Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato e quali siano i paletti procedurali da rispettare. La vicenda riguarda un imputato condannato per il reato di cui all’art. 642 del codice penale, verosimilmente una frode assicurativa, che ha visto la sua impugnazione respinta per una serie di vizi formali e sostanziali.
Il caso: una condanna per frode assicurativa
L’imputato, dopo la condanna confermata dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando diversi vizi nella sentenza. I motivi del ricorso erano variegati e toccavano sia aspetti di violazione di legge sia presunti difetti di motivazione da parte dei giudici di merito.
In sintesi, la difesa ha contestato:
1. La violazione di specifiche norme del codice penale e del codice delle assicurazioni private.
2. La mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il reato contestato.
3. Un presunto travisamento delle dichiarazioni rese dall’imputato.
4. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, senza entrare nel merito di gran parte delle questioni sollevate.
I motivi del ricorso e la decisione della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano in modo netto il perimetro del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Motivi non dedotti in appello: una barriera invalicabile
I primi motivi di ricorso sono stati subito bloccati da una regola procedurale fondamentale: non si possono presentare in Cassazione censure che non siano state sollevate nei motivi di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale è chiaro su questo punto. La Corte ha osservato che tali doglianze erano nuove e, pertanto, inammissibili. Questo principio serve a garantire la gradualità dei giudizi e a evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
La richiesta di rivalutazione dei fatti e il travisamento della prova
Anche i motivi relativi alla responsabilità penale sono stati ritenuti inammissibili. La difesa, secondo la Corte, non stava denunciando un reale vizio di motivazione, ma stava tentando di ottenere una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che può solo verificare se la motivazione dei giudici di merito sia logica e coerente, non se sia ‘giusta’ nel merito.
Per quanto riguarda il ‘travisamento della prova’, la Corte ha ricordato che, in presenza di una ‘doppia conforme’ (cioè due sentenze di condanna uguali nei primi due gradi), questo vizio può essere denunciato solo a condizioni molto specifiche e restrittive, che nel caso di specie non sussistevano.
Il diniego delle attenuanti generiche
Infine, la lamentela sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha ribadito il suo orientamento costante: per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice non ravvisi elementi positivi meritevoli di considerazione, senza necessità di una motivazione particolarmente complessa.
Le motivazioni della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile basandosi su principi cardine del nostro ordinamento processuale. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare le prove e decidere nuovamente sulla colpevolezza o innocenza, ma di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. I motivi che tendono a una rivalutazione dei fatti, mascherati da vizi di motivazione, sono sistematicamente respinti. Allo stesso modo, il principio di devoluzione impone che le questioni siano sottoposte al giudice d’appello prima di poter approdare in Cassazione. La decisione, quindi, non si sofferma sulla sostanza della vicenda, ma sulla correttezza formale e procedurale dell’impugnazione.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda affrontare un giudizio in Cassazione. La preparazione di un ricorso di legittimità richiede una profonda conoscenza delle regole procedurali e dei limiti del sindacato della Suprema Corte. Non basta essere convinti della propria innocenza; è necessario articolare le proprie difese in motivi specifici che denuncino reali violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione se non è stato sollevato in appello?
No, l’ordinanza chiarisce che i motivi di ricorso non precedentemente dedotti tramite i motivi di appello sono inammissibili in sede di legittimità, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
In caso di ‘doppia conforme’, quando si può contestare il travisamento della prova?
Si può contestare solo se il ricorrente dimostra, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, circostanza che non si è verificata nel caso esaminato.
Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche semplicemente perché mancano elementi positivi a favore dell’imputato?
Sì, secondo l’indirizzo consolidato della Corte citato nell’ordinanza, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche solo con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il 20/06/1963
avverso la sentenza del 05/02/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
osservato che il primo ed il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa lamen la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione d 124 cod. pen. e dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, non consentiti in sede di legittimità poiché non risulta che le censure sian precedentemente dedotte tramite i motivi di appello secondo quanto è prescri a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., così emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata veda la pag. 6), che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificam nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
reputato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contes rispettivamente – violazione di legge e vizio di motivazione per avere la C territoriale confermato la responsabilità dell’odierno ricorrente in merito al di cui all’art. 642 cod. pen., pur mancandone i necessari presupposti oggett soggettivi (il secondo motivo), e vizio di motivazione, avuto riguard
I
travisamento delle dichiarazioni dell’imputato (il terzo motivo), non sono consentiti, in quanto tendono a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti e alternativa valutazione delle prove, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito;
che, contestando il terzo motivo il travisamento della prova – per avere la Corte territoriale omesso di considerare che il ricorrente avesse, in realtà, fornito all’Avv. COGNOME i dati di un sinistro stradale diverso rispetto a quello oggetto d contestazione – questo risulta anche manifestamente infondato alla luce del principio per cui «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro Rv. 269217-01), circostanza non verificatasi nel caso in esame;
che, invero, la Corte d’appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito al giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente (si veda la pag. 8 dell’impugnata sentenza, ove si sottolinea come né la difesa né l’imputato siano stati in grado di dimostrare l’esistenza di un incidente diverso);
considerato che il quinto motivo di doglianza, con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, il mancato riconoscimento di dette circostanze può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.