Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non entra nel merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza di motivi che tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, piuttosto che denunciare vizi di legge. Il caso in esame riguarda un imputato che ha cercato di rimettere in discussione la propria condanna, contestando sia l’elemento soggettivo del reato sia la mancata concessione di un beneficio di legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, criticava la motivazione della sentenza d’appello riguardo al riconoscimento del dolo eventuale, sostenendo una valutazione errata da parte dei giudici di merito. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che definiscono in modo netto il perimetro del giudizio di Cassazione.
Limiti del Giudizio di Cassazione: il primo motivo di ricorso inammissibile
La Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove o di valutare la persuasività delle argomentazioni del giudice di merito. Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza, della sua coerenza logica e dell’assenza di contraddizioni manifeste. Non sono ammesse censure che propongano una diversa interpretazione dei fatti o una differente valutazione della credibilità delle prove. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi sul perché avesse ritenuto sussistente il dolo eventuale, basandosi sulle modalità della condotta dell’imputato.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del giudizio di merito. I giudici d’appello avevano analiticamente spiegato le ragioni per cui non ritenevano applicabile l’art. 131-bis c.p., valorizzando elementi quali la reiterazione della condotta, il danno arrecato alla persona offesa e la personalità dell’imputato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale motivazione fosse congrua e in linea con l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite (sent. Tushaj, 2016), assolvendo così l’onere argomentativo richiesto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della declaratoria di inammissibilità risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Esso è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di stabilire chi abbia ragione sui fatti. Le doglianze del ricorrente, in entrambi i motivi, non denunciavano un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma sollecitavano una nuova e diversa lettura del materiale probatorio, un’operazione preclusa alla Suprema Corte. Pertanto, il ricorso è stato considerato come un tentativo di superare i limiti imposti dalla legge al giudizio di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto o su vizi logici evidenti e macroscopici della motivazione, non sulla ricostruzione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Per gli avvocati, ciò sottolinea la necessità di strutturare i motivi di ricorso in modo rigoroso, evitando argomentazioni che, pur valide in appello, sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando la Corte di Cassazione può esaminare la motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione può esaminare la motivazione solo per verificare se essa manchi, sia manifestamente illogica o contraddittoria. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Perché è stata respinta la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La richiesta è stata respinta perché il ricorso mirava a una rivalutazione del giudizio già formulato dal giudice di merito, il quale aveva adeguatamente motivato la sua decisione considerando la reiterazione della condotta, il danno alla persona offesa e la personalità dell’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME
5
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, “‘contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine all’elemento soggettivo del reato, denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, del credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nel riconoscimento dell’elemento soggettivo del dolo eventuale del reato ascritto all’imputato nelle modalità della condotta che non consentono un ragionevole affidamento sulla liceità della dazione e della provenienza del mezzo di pagamento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è proposto fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto tende ad una rivalutazione del giudizio formulato nella sentenza di merito, che ha analiticamente valorizzato la reiterazione della condotta, il danno derivato Ella persona offesa, e la personalità dell’imputato (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in aderenza ai criteri elaborati dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente