Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione si Ferma in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui limiti dell’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da due imputati. La decisione analizza due distinti profili di inammissibilità: il primo legato agli effetti della rinuncia ai motivi a seguito di un ‘concordato in appello’, il secondo relativo alla genericità e reiterazione delle censure. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere quando e come è possibile contestare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa: Due Percorsi Processuali, un Unico Esito
Il caso trae origine dal ricorso di due soggetti condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Salerno. Le loro posizioni, tuttavia, erano diverse.
Un imputato aveva scelto la via del ‘concordato in appello’ (o ‘patteggiamento in appello’), un istituto che permette di accordarsi sulla pena rinunciando a gran parte dei motivi di impugnazione. Nonostante ciò, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando aspetti legati alla qualificazione giuridica del fatto, ovvero motivi ai quali aveva implicitamente rinunciato.
Il secondo imputato, invece, ha basato il suo ricorso su due argomenti principali: la richiesta di applicare la fattispecie di lieve entità per il reato contestato e la critica al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. Per il primo ricorrente, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: dopo un concordato in appello, il ricorso in Cassazione è consentito solo per motivi molto specifici, come vizi della volontà nell’accordo o un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito. Non è possibile riproporre questioni sulla responsabilità penale o sulla qualificazione del fatto, poiché si considerano rinunciate con l’accordo. Qualsiasi doglianza su questi punti rende il ricorso inammissibile.
Per il secondo ricorrente, la Corte ha rilevato che le censure erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dai giudici di merito. Inoltre, la richiesta di riconoscere la lieve entità del fatto si scontrava con elementi concreti (pluralità di cessioni, professionalità nell’agire, capacità di diffusione dello stupefacente) che i giudici di primo e secondo grado avevano già ritenuto incompatibili con tale qualificazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza si sofferma su due pilastri del diritto processuale penale.
1. Limiti del ricorso dopo il concordato in appello: La Corte chiarisce che l’accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) è un atto dispositivo che limita drasticamente il diritto di impugnazione successivo. L’imputato, accettando una pena concordata, rinuncia a contestare l’affermazione di responsabilità. Pertanto, un ricorso che tenti di riaprire questa discussione è destinato a essere dichiarato inammissibile. La ratio è quella di garantire la stabilità degli accordi processuali e l’efficienza del sistema.
2. Genericità e reiterazione dei motivi: La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha inoltre specificato che la presenza di una ‘recidiva qualificata’ (art. 69, comma 4, c.p.) impedisce al giudice di considerare le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, rendendo la doglianza sul punto manifestamente infondata.
Conclusioni
La decisione in esame è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e ammissibili. Sottolinea come istituti deflattivi, quale il concordato in appello, comportino precise conseguenze processuali, tra cui una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che i motivi di impugnazione siano nuovi, specifici e rientrino nei limiti previsti dalla legge, specialmente quando si è già fatto ricorso a strumenti di accordo processuale. La sentenza ribadisce il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito, valorizzando l’autonomia e la correttezza delle valutazioni fatte nei precedenti gradi di giudizio, se adeguatamente motivate.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto limitati. Secondo la Corte, il ricorso è ammissibile solo se riguarda la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, o un contenuto della sentenza diverso da quello concordato. Non è possibile contestare l’affermazione di responsabilità o la qualificazione giuridica del fatto, poiché questi aspetti si considerano coperti dalla rinuncia ai motivi insita nell’accordo.
Perché il motivo di ricorso sulla lieve entità del fatto è stato ritenuto inammissibile?
Il motivo è stato considerato una semplice reiterazione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e congrua, basata su elementi concreti (pluralità di cessioni, cadenza ravvicinata, svolgimento dell’attività durante la detenzione) che indicavano una professionalità e una capacità di diffusione incompatibili con la nozione di ‘minima offensività’ richiesta per la fattispecie di lieve entità.
In caso di ‘recidiva qualificata’, il giudice può concedere le attenuanti come prevalenti sulle aggravanti?
No. La Corte ha chiarito che, in presenza di una recidiva qualificata, opera lo ‘sbarramento’ previsto dall’art. 69, comma 4, del codice penale. Questa norma vieta al giudice di effettuare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, rendendo di fatto infondata la relativa doglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi proposti in quella sede ad eccezione di quelli riguardanti la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Considerato che i motivi di ricorso proposti dal predetto imputato sono inammissibili: occorre infatti rilevare come «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti all determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla que prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Ritenuto che le doglianze formulate dalla difesa, riguardanti la qualificazione giuridica del fatto non rientrano nel numerus clausus dei motivi proponibili, avendo la parte rinunciato ai motivi riguardanti l’affermazione di penale responsabilità in ordine ai fatti contestati.
Considerato che le deduzioni sviluppate da COGNOME NOME nel primo e nel secondo motivo di ricorso, riguardanti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, risultano reiterative di ragioni di doglianza già valutate dai giudici di merito e disattese con motivazione congrua: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito, con argomentare logico, hanno negato la ricorrenza della fattispecie invocata sulla base di una serie di elementi (pluralità di cessioni, cadenza ravvicinata degli episodi, svolgimento dell’attività illecita durante la detenzione) indicativi della professionalità dell’agire e della rilevante capacità di diffusione s mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha congruamente argomentato, nel corpo della motivazione, sui criteri direttivi in base ai quali ha ritenuto di condividere il trattamento sanzionatorio adottato nella sentenza di primo grado; del tutto generici sono i rilievi mossi dalla difesa nel ricorso in ordine al giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito rilevato che, trattandosi di recidiva qualificata, opera nel caso di specie lo sbarramento previsto dall’art. 69, comma 4, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. n
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOMEside te