Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4358 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso sentenza condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, emessa, solo per il r COGNOME, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen.
La Corte territoriale, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo gra riferimento all’COGNOME, ha rideterminato la pena 9anni uno e mesi tre di reclusione 1200 di multa, previa assoluzione per la contestazione relativa alla detenzione di stupefacente rinvenuta sulla persona del ricorrente, in relazione alla codetenzio sostanza stupefacente trasportata nell’auto condotta dal COGNOME e, con riferimento al C ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in rela medesimo episodio di trasporto dello stupefacente, previa assoluzione per la detenzi sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione e alla partecipazione alla detenzi sostanza rinvenuta sulla persona dell’*COGNOME*COGNOME
L’COGNOME deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al tratt sanzionatorio.
Il COGNOME lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all’affer della responsabilità per la detenzione di una sola dose di sostanza stupefacente rinven il sedile dell’autovettura da lui condotta.
Considerato che il ricorso di COGNOME, proposto avverso sentenza emessa ai sensi de 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Qu vizi denunciabilì, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla forma volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammiss doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 27 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi dell rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in ap all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spa essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mar 276102 – 01). Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzio doglianza, quindi preclusa.
Considerato che la doglianza formulata dal ricorrente COGNOME COGNOME dal novero censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riprop medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, c tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istrutt esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più fav non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimental
manifestamente illogica, evidenziando che la sostanza stupefacente trovata sotto il se dell’auto era al ricorrente certamente attribuibile, in quanto precedentemente prelevata provvista casalinga del ricorrente, come risulta dall’identità percentuale di principio attiv quattro dosi sequestrate in casa. Al riguardo, il giudice a quo ha inferito dal quantita sostanza trasportata ed occultata, che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, e non consumo personale, che neppure l’imputato ha allegato.
Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile.
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente