Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Contano
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una sentenza di condanna, ma non tutti i motivi di lamentela sono validi. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera il vaglio preliminare della Corte, la quale non arriva neppure a discutere il merito della questione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce due scenari emblematici in cui i ricorsi vengono respinti, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il caso analizzato riguarda due soggetti condannati in appello per reati legati agli stupefacenti, i cui tentativi di contestare la sentenza si sono scontrati con le rigide regole procedurali che governano il ricorso in Cassazione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Due individui venivano condannati dalla Corte d’Appello per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Le loro posizioni, però, erano differenti:
* Il primo imputato aveva raggiunto un “concordato in appello” (ex art. 599 bis c.p.p.), ottenendo una rideterminazione della pena a un anno e tre mesi di reclusione e 1200 euro di multa. Nonostante l’accordo, decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando una violazione di legge nel trattamento sanzionatorio.
* Il secondo imputato, condannato a quattro mesi e 800 euro di multa, ricorreva contestando l’affermazione della sua responsabilità per la detenzione di una dose di sostanza stupefacente trovata sotto il sedile dell’auto da lui guidata.
Entrambi speravano in una revisione della loro condanna da parte della Suprema Corte, ma l’esito è stato unanime e perentorio.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle colpevolezze, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dai ricorrenti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità, condannandoli inoltre al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti al Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato le ragioni della sua decisione distinguendo nettamente le due posizioni. Le motivazioni offrono una lezione fondamentale sui limiti dell’impugnazione in Cassazione.
Il Ricorso contro la Sentenza di “Concordato in Appello”
Per il primo imputato, il problema era la natura stessa della sentenza impugnata. La legge prevede che, quando si accede a un “concordato in appello”, si rinuncia implicitamente a contestare la pena pattuita. Il ricorso in Cassazione contro tale sentenza è consentito solo per motivi molto specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà di accordarsi.
2. Mancanza del consenso del Procuratore Generale.
3. Una pronuncia del giudice difforme dall’accordo raggiunto.
Il ricorrente, invece, lamentava genericamente il “trattamento sanzionatorio”, una doglianza preclusa dall’accordo stesso. La Cassazione ribadisce che non si può prima accordarsi su una pena e poi contestarla, a meno che essa non sia palesemente illegale, cosa che nel caso di specie non sussisteva.
Il Ricorso Basato su Questioni di Merito
Per il secondo imputato, il ricorso inammissibile derivava dal tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio. Egli non contestava un errore di diritto, ma riproponeva le stesse argomentazioni di fatto già valutate (e respinte) dalla Corte d’Appello, chiedendo ai giudici di legittimità una nuova e più favorevole lettura delle prove.
La Cassazione ha ricordato che il suo compito non è rivalutare le prove (ad esempio, stabilire se la droga nell’auto fosse effettivamente dell’imputato), ma solo verificare se la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e priva di vizi giuridici. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo congruo perché la sostanza fosse attribuibile al ricorrente (collegandola, tramite l’identità del principio attivo, ad altra sostanza trovata a casa sua). Tale motivazione, esente da vizi logici, è insindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico con limiti precisi. Non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti, né per rimettere in discussione accordi processuali come il concordato in appello. La decisione sottolinea che la strategia difensiva deve essere ponderata fin dai primi gradi di giudizio, poiché le scelte compiute, come quella di concordare la pena, hanno conseguenze irreversibili sulla possibilità di future impugnazioni. La distinzione tra “questioni di fatto” e “questioni di diritto” rimane il cardine del giudizio di legittimità e ignorarla porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello” per motivi relativi alla pena?
No, non è generalmente possibile. L’impugnazione è ammessa solo per vizi relativi alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore o a un contenuto della sentenza difforme da quanto pattuito, ma non per contestare il trattamento sanzionatorio concordato, a meno che non si traduca in una sanzione illegale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, la Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Perché il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile?
Perché le sue lamentele (doglianze) erano questioni di merito. Egli chiedeva alla Corte una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di appello riguardo alla sua responsabilità per la detenzione della sostanza, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARI il 19/08/1998 NOME nato a BARI il 26/08/1995
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME e NOME NOME ricorrono per cassazione avverso sentenza condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, emessa, solo per il r COGNOME, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen.
La Corte territoriale, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo gra riferimento all’COGNOME, ha rideterminato la pena 9anni uno e mesi tre di reclusione 1200 di multa, previa assoluzione per la contestazione relativa alla detenzione di stupefacente rinvenuta sulla persona del ricorrente, in relazione alla codetenzio sostanza stupefacente trasportata nell’auto condotta dal COGNOME e, con riferimento al C ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa in rela medesimo episodio di trasporto dello stupefacente, previa assoluzione per la detenzi sostanza stupefacente rinvenuta presso l’abitazione e alla partecipazione alla detenzi sostanza rinvenuta sulla persona dell’COGNOME.
L’COGNOME deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al tratt sanzionatorio.
Il Catalano lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all’affer della responsabilità per la detenzione di una sola dose di sostanza stupefacente rinven il sedile dell’autovettura da lui condotta.
Considerato che il ricorso di COGNOME proposto avverso sentenza emessa ai sensi de 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Qu vizi denunciabilì, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla forma volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammiss doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 27 Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi dell rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in ap all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spa essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mar 276102 – 01). Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine al trattamento sanzio doglianza, quindi preclusa.
Considerato che la doglianza formulata dal ricorrente COGNOME esula dal novero censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riprop medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, c tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istrutt esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più fav non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimental
manifestamente illogica, evidenziando che la sostanza stupefacente trovata sotto il se dell’auto era al ricorrente certamente attribuibile, in quanto precedentemente prelevata provvista casalinga del ricorrente, come risulta dall’identità percentuale di principio attiv quattro dosi sequestrate in casa. Al riguardo, il giudice a quo ha inferito dal quantita sostanza trasportata ed occultata, che lo stupefacente fosse destinato allo spaccio, e non consumo personale, che neppure l’imputato ha allegato.
Motivazione congrua ed esente da vizi logici e, come tale, quindi, non censurabile.
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente