Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Può Essere Discusso
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non sempre la Corte entra nel merito della questione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue severe conseguenze, specialmente quando si tratta di reati di competenza del giudice di pace. Comprendere i limiti dell’impugnazione è fondamentale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia continuata, previsto dall’articolo 612 del codice penale. La sentenza, originariamente emessa da un giudice di pace, è stata confermata in appello dal Tribunale. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Una Critica alla Motivazione della Sentenza
L’appellante ha basato la sua difesa su due argomenti principali, entrambi volti a criticare il ragionamento del giudice di secondo grado:
1. Primo motivo: Si lamentava un presunto vizio di motivazione e la violazione dell’articolo 192 del codice di procedura penale, che disciplina la valutazione della prova. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice aveva interpretato e valutato gli elementi probatori.
2. Secondo motivo: Si denunciava la violazione degli articoli 133 e 62-bis del codice penale, unitamente a contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla determinazione della pena. In particolare, si contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la decisione del giudice fosse poco argomentata.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale cruciale: per le sentenze pronunciate in appello relative a reati di competenza del giudice di pace, i motivi di ricorso per cassazione sono tassativamente limitati. La legge, infatti, permette di ricorrere solo per violazioni di legge e non per vizi di motivazione. Questa limitazione serve a garantire la celerità dei procedimenti per reati di minore gravità.
le motivazioni
La Corte ha spiegato che entrambi i motivi presentati dall’imputato, pur essendo formalmente mascherati da violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice d’appello. La critica alla valutazione delle prove (primo motivo) e alla decisione sulla sanzione e sulle attenuanti (secondo motivo) rientra pienamente nel cosiddetto ‘vizio di motivazione’.
Secondo l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e l’articolo 39-bis del d.lgs. 274/2000, questo tipo di censura è esplicitamente escluso per i ricorsi contro le sentenze d’appello emesse per reati di competenza del giudice di pace. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
L’inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ravvisano profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, data la sua evidente infondatezza e il mancato rispetto delle norme procedurali.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: prima di impugnare una sentenza, è essenziale verificare con scrupolo i motivi ammessi dalla legge per quel specifico tipo di procedimento. Un ricorso basato su motivi non consentiti è destinato a essere dichiarato inammissibile, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio di spese. Per i reati di competenza del giudice di pace, il focus del ricorso in Cassazione deve essere unicamente sugli errori di diritto, lasciando insindacabile la valutazione dei fatti e la coerenza della motivazione del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato sul ‘vizio di motivazione’, un motivo non consentito dalla legge per le impugnazioni contro sentenze d’appello relative a reati di competenza del giudice di pace.
Quali sono i motivi di ricorso consentiti in questi casi specifici?
Per le sentenze di appello su reati del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi indicati nelle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, del codice di procedura penale, che riguardano essenzialmente violazioni di legge e non la valutazione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2192 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MUSSOMELI il 05/08/1947
avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto continuato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso irritualmente denuncia il vizio di motivazione pur deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 d 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 271294 – 01) -, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
considerato che il secondo motivo è inammissibile per la medesima ragione poiché, pur assumendo sia la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. sia la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (e, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), in realtà deduce unicamente che sia viziato in parte qua l’iter argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01)
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.