Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2192 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2192 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUSSOMELI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto continuato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso irritualmente denuncia il vizio di motivazione pur deducendo la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 d 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 – 01) -, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
considerato che il secondo motivo è inammissibile per la medesima ragione poiché, pur assumendo sia la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. sia la contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (e, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche), in realtà deduce unicamente che sia viziato in parte qua l’iter argomentativo della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01)
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.