Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46068 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46068 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BARI COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BARI avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 02/12/2022 della Corte di appello di Bari che ha rideterminato la pena loro inflitta con sentenza in data 26/05/2022 dal G.u.p. del Tribunale di Bari per i reati di rapina pluriaggravata, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo e lesioni aggravate.
Deducono:
“Violazione dell’art. 606 lett. B) ed E): erronea applicazione delle norme di cui gli artt. 191, comma 1 e 2, c.p.p. e 192 c.p.p. motivazione omessa con riferimento alla valutazione della prova”.
Con il primo motivo d’impugnazione i ricorrenti sostengono che la sentenza è viziata nella parte in cui ha ritenuto l’utilizzabilità dei risultati «delle capta ambientali nonché delle ambientali realizzate a bordo dell’auto di NOME».
A tale proposito i ricorrenti sostengono che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la richiesta non condizionata di celebrazione del processo con il rito abbreviato rendesse comunque utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo procedimentale, così violando l’art. 191, comma 2, cod. proc. pen. e l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui le inutilizzabilità patologiche sono sempre deducibili.
Sulla base di ciò osservano che la Corte di appello non si è preoccupata di verificare l’esistenza dei decreti autorizzativi nel processo in cui venivano disposte le intercettazioni, così eludendo un accertamento che andava espletato d’ufficio.
Aggiungono che la Corte di appello ha confuso il profilo dell’utilizzabilità con quello della valutazione della prova, attribuendo all’utilizzabilità il valore de idoneità probatoria, così violando i canoni previsti dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen..
I ricorrenti denunciano altresì la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui esamina il tenore delle intercettazioni, che la Corte di appello ritiene significativi della responsabilità dei ricorrenti, mentre «il dato di fatto è ch loquentes stessero parlando di un fatto obiettivamente diverso da quello che si è consumato nel frattempo».
“Violazione dell’art. 606 lett. e): illogicità e contraddittorietà del motivazione in ordine alle dichiarazioni della persona offesa sull’identificazione dei responsabili”.
In questo caso viene denunciato il vizio di motivazione là dove il giudice, con un ragionamento illogico, fondato sull’errore di percezione della vittima del reato in ragione del terrore, squalifica la prova dichiarativa per superare la macroscopica divergenza tra i rapinatori così come descritti dalla persona offesa e gli imputati, con particolare riguardo alla lingua parlata dai malviventi.
“Violazione dell’art. 606 lett. E): illogicità e contraddittorietà del motivazione in ordine alla identificazione di COGNOME NOME“.
In questo caso si denuncia l’illogicità della motivazione in punto di identificazione di COGNOME pur in assenza di alcun collegamento con i soggetti che irruppero nell’abitazione di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. GLYPH Nella prima parte del motivo il ricorrente sostiene che le intercettazioni sarebbero affette da inutilizzabilità patologica, giacché il giudice ha omesso di
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verificare se nel procedimento in cui esse sono state disposte vi fossero i decreti autorizzativi.
In particolare, la violazione sarebbe consistita nella mancata attivazione del dovere di accertare d’ufficio l’esistenza dei decreti autorizzativi nel procedimento principale, pur in assenza di alcuna sollecitazione in tal senso da parte degli imputati.
L’assunto difensivo è nel senso esattamente contrario all’assolutamente consolidato orientamento di questa Corte, che ha più volte affermato Codesta Corte ha più volte affermato (v. ad esempio, Sez. 3, Sentenza n. 28483 del 10/09/2020 Ud. (dep. 14/10/2020) Rv. 280013; Sez. 4, Sentenza n. 14436 del 05/03/2009 Ud. (dep. 02/04/2009) Rv. 243988) il AVV_NOTAIO principio secondo cui l’assenza dei decreti autorizzativi delle intercettazioni negli atti del fascicolo del giudi abbreviato non determina alcuna inutilizzabilità o nullità dei relativi risultati, o non ne venga messa in discussione l’esistenza e la validità, in quanto il mezzo di prova utilizzabile è rappresentato dalla registrazione e trascrizione delle conversazioni intercettate, già facenti parte del fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta del rito (Sez. 3, Sentenza n. 28483 del 10/09/2020, D., Rv. 280013 – 01; Sez. 4, Sentenza n. 14436 del 05/03/2009, Gualtieri, Rv. 243988 01).
L’assunto secondo cui il giudice fosse tenuto a verificare d’ufficio l’esistenza dei decreti autorizzativi è, quindi, manifestamente infondato.
1.2. Con la restante parte del primo motivo i ricorrenti sostengono che i giudici non avrebbero motivato in ordine al valore probatorio delle intercettazioni e, comunque, hanno valutato il tenore delle conversazioni in maniera contraddittoria.
A parte l’intrinseca contraddittorietà di una censura che prima lamenta l’assenza di valutazione della prova e poi si duole della contraddittorietà di tale valutazione, va comunque rilevato come la doglianza sia manifestamente infondata e come involga profili di merito, non scrutinabili in sede di legittimità.
La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, dovendosi rilevare come i giudici della doppia sentenza conforme abbiano ampiamente e dettagliatamente esaminato il contenuto delle conversazioni intercettate, spiegandone il valore probatorio, anche dando risposta alle censure difensive.
Così rilevata la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione, va rimarcato come per il resto il motivo si risolva in una lettura del contenuto delle conversazioni intercettate alternativa a quella dei giudici di merito.
A questo proposito deve ribadirsi che in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della
manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3 , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01.; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 258164 – 01).
Analoghe ragioni d’inammissibilità colpiscono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, che si rivolgono al tema della identificazione dei rapinatori e, in particolare, alla identificazione di COGNOME quale uno di essi.
Anche in questo caso non può che rilevarsi come i ricorrenti espongano censure relative al momento squisitamente valutativo della prova, senza dispiegare censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Invero, la Corte di appello ha dato ampia e argomentata risposta alle medesime deduzioni oggi reiterate con il ricorso, avendo illustrato alle pagine 9, 10 e 11 della sentenza impugnata i plurimi elementi che avevano consentito di identificare i rapinatori e di collocare tra questi anche COGNOME, così superando le correlate censure difensive.
A fronte di una motivazione puntuale e completa nel dare risposta ai motivi di gravame, logica e non contraddittoria, il ricorso oppone le medesime questioni sollevate con l’appello, senza esporsi in un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che viene, per lo più, pretermessa.
Da qui una pluralità di ragioni di inammissibilità.
2.1. Va ribadito, anzitutto, che sono inammissibili tutte le doglianze che come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2.2. Va aggiunto che i ricorsi reiterano i medesimi motivi di gravame, che vengono riproposti in sede di legittimità, per lo più trascurando le argomentazioni con il giudice di merito le ha disattese.
Ebbene, con riguardo ai ricorsi caratterizzati dalla mera reiterazione dei motivi di appello, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente,
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non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
2.3. Il ricorso è altresì aspecifico in conseguenza della mancanza di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, che vengono in gran parte pretermesse o ignorate.
Il vizio di aspecificità, infatti, si configura non solo nel caso del indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/09/2023