Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio di Cassazione, evidenziando perché un ricorso inammissibile viene rigettato e quali sono i criteri che la Suprema Corte adotta per valutare le doglianze degli imputati. Il caso riguarda tre individui che hanno impugnato una sentenza della Corte d’Appello, ma i loro motivi sono stati respinti perché non rientravano nelle strette maglie del giudizio di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la decisione e i principi di diritto che ne emergono.
I Fatti del Caso: Tre Ricorsi contro la Sentenza d’Appello
Tre persone, condannate in secondo grado, hanno presentato ricorso per Cassazione basandosi su diversi motivi. Il primo ricorrente lamentava la violazione di legge e un vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale. Gli altri due ricorrenti si concentravano sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla validità di un alibi. Tutti e tre, infine, contestavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno dei motivi sollevati. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale.
La Rinnovazione dell’Istruttoria: Un’Eccezione, non la Regola
Il primo punto affrontato è la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. La Corte ha ribadito che, nel giudizio d’appello, vige una presunzione di completezza delle prove raccolte in primo grado. Di conseguenza, la riapertura dell’istruttoria è un istituto di carattere eccezionale. Può essere disposta solo quando il giudice, nella sua discrezionalità, ritenga di non poter decidere con il materiale probatorio a disposizione. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva espresso chiaramente le proprie valutazioni, rendendo superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
Questioni di Merito vs. Vizi di Legge
La Corte ha poi respinto i motivi relativi alla valutazione delle prove, come l’attendibilità della persona offesa e dell’alibi proposto. Questi argomenti, infatti, attengono esclusivamente al merito della decisione e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa preclusa nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma valuta solo se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o contraddizioni manifeste. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e non illogica, le censure sono state ritenute inammissibili.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, anche la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata. La Cassazione ha sottolineato che la decisione del giudice di merito era giustificata da una motivazione solida, basata sulle modalità concrete del fatto e sui precedenti penali dei ricorrenti. Secondo un principio consolidato, per negare le attenuanti non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa; è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, come avvenuto in questo caso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di riesaminare i fatti. I ricorrenti, reiterando argomentazioni già respinte in appello con motivazioni logiche, hanno tentato di trasformare il ricorso in un terzo grado di giudizio di merito, snaturando la funzione della Suprema Corte. Per questo motivo, il ricorso inammissibile è stata la conseguenza inevitabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza alcuni punti fermi della procedura penale. In primo luogo, conferma il carattere eccezionale della rinnovazione dell’istruttoria in appello, limitandola ai soli casi di assoluta necessità. In secondo luogo, traccia una linea invalicabile tra le questioni di fatto, di competenza dei giudici di merito, e quelle di diritto, le uniche che possono essere portate all’attenzione della Cassazione. Infine, ribadisce che una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità. Gli imputati e i loro difensori devono quindi concentrare i motivi di ricorso su vizi procedurali o evidenti errori logico-giuridici, evitando di riproporre semplici letture alternative del quadro probatorio.
Quando è possibile chiedere la rinnovazione dell’istruttoria in appello?
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello è un istituto eccezionale. Può essere disposta solo quando il giudice, a sua discrezione, ritiene di non poter decidere sulla base degli atti già acquisiti, data la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sull’attendibilità di un testimone o di un alibi?
No, queste sono valutazioni di merito. Un ricorso in Cassazione è ammissibile solo se si contesta un vizio di motivazione, cioè se il ragionamento del giudice d’appello è manifestamente illogico o contraddittorio, non se si propone una diversa interpretazione dei fatti.
Perché un giudice può negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche fornendo una motivazione basata su elementi ritenuti decisivi, come le modalità del fatto o i precedenti penali dell’imputato. Non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti se quelli contrari sono considerati prevalenti e sufficienti a giustificare la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20425 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il 10/11/1958 NOME nato a CALTANISSETTA il 29/09/1974 NOME nato a CALTANISSETTA il 12/08/1985
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; considerato che il primo motivo del ricorso dell’Amico, con il quale lo stesso ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (motivo comune peraltro anche ad argomentazioni poste dal COGNOME a sostegno del suo ricorso) è inammissibile, in quanto la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degl atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 25/03/2016, COGNOME, Rv. 26682001), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, alla luce delle valutazioni espresse in sentenza dalla Corte territoriale;
che il secondo motivo del ricorso dell’Amico ed i primi motivi dei ricorsi del Cusimano e del Giarratana sono inammissibili in quanto attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, peraltro reiterando valutazioni già disattese con argomentazioni prive di vizi logici dalla sentenza impugnata in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei riconoscimenti da questa effettuati (ricorsi del Cusimano e del Giarratana) o all’attendibilità dell’ali proposto dall’Amico e non illogicamente ritenuto in sentenza privo di qualsiasi attendibile riscontro probatorio;
che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai ricorrenti, al pari della quantificazione della pena, è giustificata da motivazione fondata sulle modalità del fatto e sui precedenti penali dei ricorrenti, tut sottoposti alla sorveglianza speciale, motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.