Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20390 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a QUINZANO D’OGLIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 5 ottobre 2023, di conferma della condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 4, (fatto comm Bergamo il 14 novembre 2016) e inflitta, alla sola COGNOME, per il delitto di cui all’art. 6 pen. (fatto commesso in località imprecisata in data compresa tra il 2 ed il 14 novembre 2016);
che la comune impugnativa, sottoscritta dal loro difensore, consta di tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 648 cod. pen. e il di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità di COGNOME NOME NOME il delit ricettazione ascrittogli, è generico e manifestamente infondato, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità «Nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittim possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non imp la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazi del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.» (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432) e, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a generiche censure integralmente versate in fatto (vedasi pagg. 3 e 4, punto 2),
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle ricorrenti quali autrici del reato, è affidato a doglianze generiche, poiché meramen riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3, punto 1, della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale giustificato la certa riconducibilità del fatto alle imputate ricorrenti sulla bas dichiarazioni rese da NOME e delle riprese delle telecamere di videosorveglianza), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’alle di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel lo reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
che il terzo motivo, che paventa la violazione del principio del “ragionevole dubbio”, generico e manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi de 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospett dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla su colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta ne sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suo elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai d
acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento dell processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024