Ricorso inammissibile: i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i confini e le funzioni di ogni grado di giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un appello mal impostato possa risultare in un ricorso inammissibile. Questo accade quando si chiede alla Suprema Corte di svolgere compiti che non le competono, come una nuova valutazione dei fatti. Analizziamo questa decisione per capire i principi che regolano il ricorso per legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di atti persecutori, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza. Con il primo, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. Con il secondo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo ingiusto il diniego da parte dei giudici di merito.
L’inammissibilità del riesame dei fatti
La Corte di Cassazione ha immediatamente stroncato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una “rilettura” degli elementi di prova o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di diventare un “terzo giudice del fatto”, un ruolo che la legge non le attribuisce. La valutazione delle prove e la ricostruzione della dinamica degli eventi sono di competenza esclusiva del tribunale e della corte d’appello. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non se è semplicemente non condivisa dall’imputato.
Il diniego delle attenuanti e un ricorso inammissibile
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato e ha contribuito a rendere il ricorso inammissibile. La Corte ha richiamato il suo consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, per negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, dimostrando di averli valutati in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici per giustificare il diniego, rendendo la contestazione del ricorrente un mero tentativo di ottenere una diversa valutazione, inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti, proponendo criteri di valutazione alternativi a quelli, logicamente motivati, del giudice d’appello. Inoltre, la critica al diniego delle attenuanti generiche è stata respinta poiché la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta sufficiente e non illogica, secondo i principi stabiliti dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legge o difetti gravi di motivazione, non su un disaccordo riguardo l’interpretazione delle prove. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche. Infatti, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione avventata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non condurre un terzo grado di giudizio sul merito.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti tendevano a ottenere una rivalutazione dei fatti, compito precluso alla Corte, e contestavano il diniego delle attenuanti generiche a fronte di una motivazione del giudice di merito ritenuta adeguata e priva di vizi logici.
Il giudice deve giustificare in modo dettagliato ogni singolo punto per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare e confutare tutti gli argomenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BRUSCIANO il 28/02/1956
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
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Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di atti persecutori;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente d vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata). Esula, infatti, dai poteri del Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi dì fatto post fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata a giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato in ordine alle doglianze relative alle modalità di escussione della persona offesa, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il collegamento probatorio di cui all’art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l’identità del fatto o di uno degli elementi di prov ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell’altro procedimento (Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397); vi è dunque la necessità di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto (conformi Sez. 5, n. 31170 del 20/05/2009, COGNOME, Rv. 244491; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 241636). Nel caso di specie il giudice territoriale, co motivazione adeguata, ha escluso la sussistenza di tale connessione;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
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