Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi limiti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, in particolare per le sentenze emesse in appello per reati di competenza del Giudice di Pace. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile presentato da un’imputata condannata per lesioni personali, la quale invocava la legittima difesa. Questa decisione sottolinea una distinzione fondamentale nel nostro ordinamento: quella tra ‘violazione di legge’ e ‘vizio di motivazione’.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata dal Giudice di Pace di Modena per il reato di lesioni personali. In appello, il Tribunale di Modena confermava la sua responsabilità per tale delitto, pur assolvendola dall’accusa di minaccia. Non ritenendo giusta la condanna, l’imputata decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del suo ricorso si basava sulla tesi difensiva della legittima difesa, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere scriminato ai sensi dell’art. 52 del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della questione della legittima difesa, ma in un aspetto puramente procedurale. La legge, infatti, stabilisce che avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione può essere proposto esclusivamente per ‘violazione di legge’ e non per denunciare vizi della motivazione.
Nel caso specifico, sebbene l’imputata avesse formalmente rubricato il suo motivo come ‘erronea applicazione della legge penale’, la Corte ha ritenuto che, nella sostanza, le sue doglianze costituissero una critica al ragionamento seguito dal giudice d’appello. L’imputata, in pratica, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove, in particolare un filmato, e di giungere a una conclusione diversa da quella del Tribunale, un’operazione non consentita in sede di legittimità per questo tipo di reati.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il Tribunale aveva già analizzato la situazione di fatto, basandosi sulla visione del filmato agli atti. Con una motivazione definita ‘congrua’, il giudice di merito aveva escluso che l’imputata si trovasse in una situazione di doversi difendere. Anzi, era emerso che la donna aveva rinunciato alla possibilità di un ‘commodus discessus’, ovvero di una comoda e sicura via di fuga. Invece di allontanarsi per evitare lo scontro, aveva scelto di portarsi ‘addosso alla p.o. in modo aggressivo’. Questa scelta volontaria di confrontarsi, potendo evitare il pericolo, è incompatibile con i presupposti della legittima difesa. Pertanto, la critica dell’imputata non verteva su un’errata interpretazione della norma sulla legittima difesa, ma sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, un terreno precluso al giudizio della Cassazione in questo contesto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per i reati minori di competenza del Giudice di Pace, l’accesso alla Suprema Corte è un varco stretto, limitato a contestare errori di diritto evidenti e non il modo in cui il giudice ha valutato le prove. La decisione serve da monito: non si può mascherare una critica alla motivazione sotto le spoglie di una violazione di legge. Chi intende ricorrere in Cassazione per queste fattispecie deve dimostrare un’effettiva e palese errata applicazione di una norma, non semplicemente un disaccordo con la valutazione del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, per i reati di competenza del Giudice di Pace, l’appello in Cassazione è consentito solo per violazione di legge e non per contestare la motivazione della sentenza. La ricorrente, pur lamentando un’errata applicazione della legge, stava in realtà criticando la valutazione dei fatti operata dal giudice, cosa non permessa in questa sede.
Cosa significa ‘commodus discessus’ e perché è stato rilevante nel caso?
‘Commodus discessus’ è un’espressione latina che indica la possibilità di una ‘comoda ritirata’ o di una facile via di fuga. È stato rilevante perché il giudice ha ritenuto che l’imputata avesse la possibilità di allontanarsi per evitare l’aggressione, ma ha scelto invece di confrontarsi. Questa scelta ha escluso la possibilità di invocare la legittima difesa, che presuppone l’impossibilità di evitare il pericolo in altro modo.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un video?
No, non in questo tipo di procedimento. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’ e non può riesaminare le prove per fornire una nuova valutazione dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto da parte dei giudici dei gradi inferiori, basandosi sulla ricostruzione dei fatti già accertata in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14123 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Modena, che, assolvendo la ricorrente dal delitto di minaccia, ne confermava la responsabilità in ordine al delitto di lesioni personali così come ritenuta dal Giudice di Pace di Modena;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità, per non essere stato qualificato il fatto come scriminato ai sensi dell’art. 52 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge. Invero, al di là della formale rubrica del motivo, esso denuncia vizi della motivazione della sentenza impugnata che, pur confrontatasi con la situazione di fatto emergente dalla visione del filmato in atti, ha espressamente escluso, con congrua argomentazione, che la imputata si sia trovata nella situazione di doversi difendere, piuttosto, avendo rinunciato al c.d. commodus discessus, portandosi addosso alla p.o. in modo aggressivo, pur potendo semplicemente allontanarsi.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore