Ricorso Inammissibile: Limiti, Costi e la Lezione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto, con importanti conseguenze per l’imputato. Analizziamo questa decisione per capire i limiti imposti dalla legge e come evitare di incorrere in costi aggiuntivi.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di lesioni personali, inizialmente decisa dal Giudice di Pace. La sentenza è stata successivamente confermata in appello dal Tribunale di Torino. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Articolata ma Fragile
L’imputato ha basato il suo ricorso su diversi motivi, tra cui:
1. La violazione di legge riguardo al mancato riconoscimento della legittima difesa.
2. Un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
3. Errori nella conferma della sua responsabilità penale e nella qualificazione giuridica del fatto.
4. L’eccessività della pena inflitta.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse valido per procedere a un esame nel merito.
La Decisione della Cassazione: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a una valutazione preliminare, basata su ragioni procedurali e di diritto. Vediamo nel dettaglio perché ogni gruppo di motivi è stato respinto.
La Genericità dei Motivi e la Mancanza di Confronto
Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono stati liquidati come ‘del tutto generici’. La Corte ha sottolineato che l’imputato si è limitato a presentare argomentazioni astratte e teoriche, senza un confronto reale e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, non è sufficiente lamentare un errore in linea di principio; è necessario dimostrare dove e come il giudice d’appello ha sbagliato, analizzando puntualmente la sua decisione. La mancanza di questo confronto rende il motivo inammissibile.
I Limiti al Ricorso contro le Sentenze del Giudice di Pace
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, si è scontrato con una barriera procedurale specifica, introdotta dall’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita strettamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro le sentenze del Tribunale che decidono sugli appelli provenienti dal Giudice di Pace.
In questi casi, il ricorso è consentito solo per violazioni di legge e non per contestare la logicità della motivazione. Poiché la riforma è entrata in vigore nel 2018, e la sentenza in questione è successiva, questa limitazione era pienamente applicabile. La Corte ha quindi dichiarato questo motivo non consentito dalla legge.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Infine, anche il motivo sull’eccessività della pena è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito (Tribunale, in questo caso), che deve basarsi sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). La Corte di legittimità può intervenire solo se la motivazione è assente o palesemente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. Il giudice aveva adeguatamente giustificato la sua scelta, rendendo la doglianza inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono state nette e basate su principi procedurali rigorosi. La decisione si fonda principalmente su due pilastri. Il primo è il principio di specificità dei motivi di ricorso: un’impugnazione non può essere una generica lamentela, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione contestata. Il secondo pilastro è il rispetto dei limiti normativi imposti al ricorso per Cassazione, in particolare per il ‘doppio grado di merito’ che si conclude con la sentenza del Tribunale in funzione di giudice d’appello avverso le pronunce del Giudice di Pace. Queste regole mirano a deflazionare il carico della Corte Suprema, riservandole solo questioni di pura legittimità.
Le Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
Questa ordinanza offre una lezione importante: presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenta valutazione dei presupposti di ammissibilità. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Prima di intraprendere la strada del ricorso di legittimità, è fondamentale verificare, con l’aiuto di un legale esperto, che i motivi siano specifici, pertinenti e, soprattutto, consentiti dalla legge per quella specifica tipologia di sentenza.
Perché il ricorso contro la sentenza del Tribunale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte generici e teorici, senza un confronto specifico con la sentenza impugnata, e in parte basati su doglianze (come il vizio di motivazione) non consentite dalla legge per i ricorsi avverso le sentenze d’appello su decisioni del Giudice di Pace.
È possibile contestare la motivazione di una sentenza d’appello del Tribunale che decide su un caso proveniente dal Giudice di Pace?
No. Secondo l’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro tali sentenze il ricorso per Cassazione non può essere proposto per vizio di motivazione, ma solo per violazioni di legge.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8165 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASELLE TORINESE il 16/12/1963
avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di lesioni personali;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto alla negazione della scriminante della legittima difesa -, il terzo motivo di ricorso – che censura la conferma del giudizio di penale responsabilità – e il quarto motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica – sono inammissibili perché del tutto generici e fondati su – scarne – argomentazioni meramente teoriche, senza alcun confronto con la sentenza impugnata;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione – non è consentito in sede di legittimità, stante lo sbarramento di cui all’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., dal momento che ogni doglianza che, al di là del nomen attribuitole dal ricorrente, si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confi del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l’introduzione – a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11 – dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557).
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso – che contesta l’eccessività della pena – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza a principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali o7della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere e COGNOME nsore COGNOME
Il Presidente