Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33248 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33248 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CERIGNOLA il 04/02/1956
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 19/04/1968
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la penale responsabilità per il del di cui agli artt, 110, 624 bis cod. pen.;
premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore del COGNOME il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi in liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell’udienza, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; c Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R. Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01);
considerato, quanto al ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, che:
il primo motivo – che ha denunciato la violazione della legge penale in ragione del mancata declaratoria di prescrizione del reato, erroneamente fondata dalla Corte di merito sul sussistenza della contestata recidiva – è manifestamente infondato in quanto il primo Giudice ha effetti ritenuto, per il COGNOME, la contestata recidiva reiterata e specifica (pur non ope relativo aumento di pena per effetto del bilanciamento in termini di equivalenza con le circosta attenuanti generiche); e per effetto di essa il termine di prescrizione del reato, commesso i maggio 2014, pari a tredici anni e sei mesi (considerata l’interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen.) non è decorso;
il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla valutaz della prove – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diver apprezzamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), reiterando il medesimo ordine di argomentazioni disatteso dalla Corte di merito sulla scorta di motivazione congrua e logica (esplicitando le ragioni per cui ne ha ritenuto attendibi riconoscimento, alla luce di quanto rassegnato nella specie dagli operanti, e la partecipazione al fatto, tenuto conto dell’oggetto materiale del reato);
il terzo motivo – che denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla manc concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge penale per eccessiv misura della pena – non considera che nella specie le invocate attenuati sono state concesse e bilanciate in termini di equivalenza anche con la recidiva qualificata; e il ricorso non contie effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma sollecita un’alternati valutazione;
considerato, quanto al ricorso del COGNOME, che:
il primo motivo – che assume la violazione della legge penale e processuale e il vizio motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente -, alla stessa stregua di quanto osser proposito del secondo motivo di ricorso del COGNOME, non contiene effettive censure di legitti ma sollecita un diverso apprezzamento della prova qui non consentito, rispetto a un iter che anche per il COGNOME ha chiarito le ragioni per cui ne ha ritenuto affidabile il riconoscimento ( riferimento anche alla vettura di cui è proprietario);
– il secondo motivo – che assume la violazione della legge penale e processuale e il vizi di motivazione in ordine in ordine alla determinazione della pena irrogata e alla mancata concession delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza – non muove una critica legittimità alla sentenza impugnata, che in maniera congrua e logica ha fondato la conferma del bilanciamento compiuto dal primo giudice sui plurimi precedenti dell’imputato – ma prospetta un pi favorevole apprezzamento dell’occorso con enunciati generici che in nessun modo argomentano effettivamente sulla ritenuta sussistenza della recidiva;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il , ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07/2025.