Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile e delle sue dirette conseguenze. Un imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 437 del codice penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), ha visto la sua impugnazione respinta dalla Corte di Cassazione. Questa decisione sottolinea i limiti invalicabili del giudizio di legittimità e le sanzioni previste per chi tenta di superarli. Analizziamo i dettagli della vicenda per comprendere le ragioni di tale esito.
I Fatti di Causa
Il percorso giudiziario inizia con una condanna emessa dal Tribunale di Salerno a carico di un individuo, ritenuto responsabile di un reato contro la pubblica incolumità. La sentenza di primo grado viene integralmente confermata dalla Corte di Appello di Salerno. Non rassegnato, l’imputato decide di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza: un presunto vizio di motivazione sulla sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, che costituiscono un vademecum per chiunque si appresti a presentare un’impugnazione di legittimità. In primo luogo, le critiche mosse alla valutazione della responsabilità dell’imputato miravano, in realtà, a una “rivalutazione di elementi di fatto”. Questo tipo di analisi è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare le prove come un terzo grado di merito, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione.
La Genericità del Motivo sulla Tenuità del Fatto
In secondo luogo, la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata giudicata generica. La Corte ha evidenziato come già nei motivi di appello tale richiesta fosse stata formulata in modo vago, senza argomentazioni specifiche capaci di contestare efficacemente la decisione del primo giudice. La Corte di Appello aveva correttamente rilevato questa genericità, e la Cassazione ha confermato che riproporre lo stesso motivo in modo altrettanto generico non può che portare a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte, nella sua ordinanza, è lapidaria: il ricorso è stato proposto per “motivi non consentiti” e “manifestamente infondati”. La motivazione si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, mascherandola da vizio di motivazione, è un’operazione destinata al fallimento. La Corte ribadisce che le doglianze devono essere specifiche e pertinenti, non generiche ripetizioni di argomenti già respinti in appello.
Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche severe per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione rappresenta un monito: il ricorso per cassazione è uno strumento da utilizzare con rigore tecnico e solo per le questioni di diritto, pena l’inevitabile rigetto e ulteriori sanzioni.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando propone motivi non consentiti dalla legge, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti (rivalutazione del merito), o quando i motivi sono formulati in modo generico e manifestamente infondati.
Cosa succede se il mio ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti. Il suo compito è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e della coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate, senza entrare nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PONTECAGNANO FAIANO il 28/06/1961
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 11 aprile 2024 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di COGNOME dal Tribunale di Salerno. Per effetto di dette decisioni è s affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’ar cod.pen. .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOMECOGNOME deducendo vizio di motivazione in punto d responsabilità nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità cui all’art.131 bis cod.pen. .
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
Ed invero, le doglianze in punto di responsabilità mirano ad una – non consenti rivalutazione di elementi di fatto e la doglíanza sulla tenuità del fatto er formulata – nei motivi di appello – in modo generico, come evidenziato nel decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente