Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31187 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31187 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, a seguito dell’annullament motivi esclusivamente procedurali e limitatamente alla posizione di COGNOME NOMENOMENOME dell sentenza con la quale era stata confermata quella del Tribunale di Foggia che lo ave condanNOME in abbreviato, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod giudicata equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate, in concorso con di COGNOME NOMENOME NOME il tentato furto aggravato ai sensi dell’art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. di un auto e del materiale ivi contenuto, di proprietà di COGNOME NOME, parcheggiato sulla pubblica v mediante forzatura della serratura del portellone scorrevole laterale destro (in Orta No 13/3/2015 con la recidiva reiterata), ha confermato la sentenza appellata.
2. Il giudice del rinvio ha rigettato il gravame, rilevando, quanto alla prova della responsabilità, come la stessa emergesse da un complesso univocamente indiziario, ricavabile da verbale di arresto operato dai Carabinieri (l’imputato e il complice venivano bloccati m tentavano di fuggire all’arrivo della volante, a 50 metri dal furgone, trovato con il portel aperto e il cilindretto di chiusura forzato e il COGNOME era stato trovato in possesso cacciavite con la punta leggermente piegata). Le immagini di videosorveglianza di un loca ubicato nelle vicinanze, pur non ritraenti la condotta predatoria, avevano però consenti accertare la presenza sul posto degli imputati, ritraendoli mentre si avvicendavano ver mezzo, scambiandosi il cacciavite. Quanto al trattamento sanzioNOMErio, la Corte territorial ritenuto corretto il giudizio di sussistenza della maggiore pericolosità espressa con la condo fronte di due precedenti penali ritenuti significativi, essendo stata la recidiva spec dichiarata in occasione della seconda condanna, tenuto anche conto delle modalità della condott (i due avendo tentato la fuga e dimostrato una notevole intensità del dolo), tali da far esc la mera occasionalità della ricaduta criminosa. Alla stregua dei medesimi elementi, poi, sono s negate le generiche, la complessiva gravità del reato non consentendo neppure un bilanciamento più favorevole tra gli elementi circostanziali, considerata la prossimità della pena al edittale.
3. La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, sub specie travisamento di prova decis rilevando un’asserita discrasia tra quanto affermato dai carabinieri nel verbale di arresto e q emerso dall’annotazione dei vigili urbani che avevano allertato i primi, costoro non avendo f menzione tkun tentativo di fuga del COGNOME e del COGNOME, avendo dato atto solo del fatto che i due si erano diretti a passo veloce verso una piazza, per essere poi bloccati dai carabinieri. altro profilo, la difesa ha rilevato che la stessa Corte d’appello, in maniera contrad avrebbe riconosciuto che le immagini del sistema di videosorveglianza non avevano ripreso momento esatto del tentativo di furto, pur affermando l’assoluta chiarezza degli elementi indi Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto a ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena, al diniego delle generiche e al giu
comparazione tra gli elementi circostanziali. Quanto alle generiche, la difesa ne ha sostenu riconoscibilità, per la non particolare gravità del fatto, valutata la personalità dell’imp contrariamente a quanto affermato dai giudici del gravame, sarebbe gravato solo da du precedenti non gravi, né allarmanti per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patent qui l’asserito errore dell’imputazione nella quale si è contestata la recidiva reiterata, l più vi sarebbe quella semplice, la seconda condanna considerata dalla Corte territoriale inere a una guida senza patente ormai depenalizzata.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusi scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo é manifestamente infondato.
La difesa ha preteso di ricavare un travisamento della prova in un caso di doppia senten conforme al di fuori dei limiti nei quali tale vizio motivazionale è deducibile in sede di l Infatti, la percezione dell’atteggiamento dei due fermati da parte delle forze dell’ordine cos giudizio di fatto, sul quale la Corte di merito ha fornito una spiegazione del tutto congrua, riferimento all’atto di PG nel quale sono riflessi gli accertamenti compiuti a seguito dell’in sollecitato, secondo quanto affermato dalla stessa difesa, dai vigili urbani che, dunque, non h partecipato alle fasi dell’arresto vero e proprio).
Va, dunque, esclusa la rilevata contraddittorietà del ragionamento probatorio censurato, anche con riferimento all’affermazione che dalle immagini del sistema di sorveglianza non ricavava la scena del tentativo di furto, pur essendo stati i due correi ripresi ne avvicendarsi presso il furgone con un cacciavite in mano.
Le doglianze, in definitiva, si traducono in una rilettura delle risultanze con invito a quest sovrapporre una spiegazione di esse che si pretende più corretta e convincente, ciò che, l’appunto, è precluso in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), alla quale sono estranei la valutazione e l’apprezzamento del significato degli elem probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure ch siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, sec diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plaus dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Intanto, la censura che riguarda la recidiva è inammissibile, siccome prospettata in termini generici con l’appello, senza riferimento ai temi specifici introdotti con il ricorso (sez. 2 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01). Infatti, a pag. 2 del gravame, la difesa avev
contestato, neppure in maniera argomentata (cosicché il motivo era inammissibile siccom generico) che il reato fosse espressivo di una maggiore pericolosità, in questa sede censurando ritenuta recidiva reiterata (di cui all’imputazione), il secondo reato essendo stato depenaliz
Tuttavia, l’eventuale difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi g proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassa poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (sez. 5, n. 44201 29/9/2022, Testa, Rv. 283808-01; sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700-01; sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 256631-01). In applicazione di tale principio, in un caso analogo, si è ritenuto non deducibi la prima volta con il ricorso per cassazione, la mancanza dei presupposti per la contestaz della recidiva, quando, in fase di appello, era stato proposto un motivo incentrato unicam sulla valutazione dei precedenti penali e sulla loro valenza quali indici di maggiore pericolo quanto non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (sez. 2, n. 2672 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01). Ciò in quanto deve evitarsi il rischio che, in sede legittimità, sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della deci rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per ess intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3 Galdi, Rv. 270316-01). Allo stesso modo, sempre in tema di recidiva, non può essere dedotta i ricorso la disapplicazione di tale aggravante quando, in fase d’appello stato proposto motivo finalizzato ad ottenere l’esclusione della natura infra-quinquennale di trattandosi di richieste diverse anche in relazione ai presupposti (sez. 2, n. 327 123/7/2021, COGNOME Matteis, Rv. 281813-01).
Infine, quanto alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione, consta a giustificazione del diniego delle prime e del contenimento del secondo in termini di equivalenza, cosicché, a tal riguardo, pare sufficiente rilevare che le censure non sono scandi necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul conte essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 25458 Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 4 luglio 2024
La Consigliera est.
GLYPH
NOME COGNOME
GLYPH
RNOME, GLYPH
4 GLYPH
Effirk