Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Vibo Valentia, che ha confermato la sentenza di primo grado del Giudice di pace, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali;
rilevato che il primo e unico motivo, che denuncia i vizi di cui all’art. 606 lett. c.p.p. – mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione – non è consentito in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen., dal momento che il ricorso per cassazione, avverso le sentenze in grado in appello per i reati di competenza del giudice di pace, è ammesso soltanto per violazione di legge e, più esattamente, per le ragioni di cui all’art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.;
considerato che detto motivo di ricorso – in ogni caso – vedente sull’affermazione di responsabilità, poggiata sul giudizio di attendibilità della persona offesa – è manifestamente infondato, in quanto le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che, sul punto, sono corrette e non illogiche le argomentazioni di cui alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, che ha dato appagante contezza della credibilità della persona offesa, convalidata dall’esistenza di – peraltro non indispensabili – riscontri esterni;
considerato che il motivo esposto, per altro verso sollecita, del resto, una rivalutazione complessiva del materiale probatorio, non consentita in questa sede, ove sono precluse – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020 dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);
Osservato che in data 1 febbraio 2024 il difensore dell’imputato ha fatto pervenire una memoria di conclusioni in cui si è – testualmente – riportato “all’atto di appello”, con generico riferimento alle statuizioni civili e all’istanza di declaratoria di estinzio per prescrizione – argomenti che non sono state dedotti con il ricorso per cassazione principale, sì da integrare motivi nuovi e da precipitare nell’inammissibilità ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen. e dell’art. 611 comma 1 ultimo alinea cod.
proc. pen., vuoi per il mancato rispetto del termine dei 15 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie , vuoi in considerazione del costante principio di diritto secondo il quale “è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall’atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall’art. 167 disp. att e trans. cod. proc. pen.” (sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’eventuale estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, COGNOME, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, COGNOME, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, COGNOME, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, COGNOME, Rv.231164);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidente