Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti entro cui può muoversi il giudice dell’impugnazione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando si tenta di rimettere in discussione la valutazione delle prove, competenza esclusiva dei giudici di merito. Analizziamo questa ordinanza per capire perché il ricorso è stato respinto e quali sono state le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando questioni relative sia all’interpretazione del materiale probatorio sia alla mancata applicazione di una specifica norma del codice penale.
Le Doglianze del Ricorrente e i Limiti del Giudizio di Cassazione
Le critiche mosse dal ricorrente si concentravano su due punti principali:
1. Valutazione delle prove: Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse apprezzato in modo errato le prove raccolte, giungendo a conclusioni ingiuste.
2. Mancata applicazione dell’art. 393-bis c.p.: Si lamentava la non applicazione della causa di non punibilità prevista per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale, sostenendo che ci fosse stato un errore di valutazione sul fatto.
Tuttavia, è cruciale ricordare che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su argomentazioni chiare e consolidate. I giudici hanno spiegato che le critiche mosse erano estranee ai poteri di controllo della Cassazione.
Sulla Valutazione delle Prove
La Corte ha ribadito che l’apprezzamento delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Palermo aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e “massime di esperienza”. Pertanto, tentare di contestare tale valutazione in sede di legittimità è un’operazione non consentita.
Sulla Mancata Applicazione dell’Art. 393-bis c.p.
Anche su questo punto, il ricorso è stato giudicato infondato. I giudici hanno definito le doglianze “del tutto generiche”. Per poter invocare con successo l’errore sul fatto, il ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi oggettivi concreti, capaci di dimostrare che l’atto del pubblico ufficiale era percepito come arbitrario. In assenza di tali elementi, la doglianza si riduce a una mera affermazione non supportata da prove, insufficiente a invalidare la decisione dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la parte privata che lo ha proposto viene condannata a pagare le spese del procedimento. Inoltre, la Corte impone il pagamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000,00 euro, ritenuta equa in considerazione delle questioni sollevate. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze del ricorrente riguardavano la valutazione delle prove, materia di esclusiva competenza dei giudici di merito, e perché le critiche sulla mancata applicazione dell’art. 393-bis c.p. sono state ritenute generiche e prive di elementi oggettivi a supporto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né i fatti del processo. Il suo compito è unicamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Come specificato nell’ordinanza, la valutazione del materiale probatorio è di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33056 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ALCAMO il 23/10/1975
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RG.14271/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso e nella memoria difensiva con riferimento all’apprezzamento . del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente