Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con l quale è stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazi legge per omessa concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R 309/1990; con il secondo motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine trattamento sanzionatorio e precisamente in relazione alla omessa declaratoria di prevalenz delle concesse circostanze attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibi in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrett motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato co l’imputato non abbia fornito un contributo efficiente alla neutralizzazione, per il prese futuro, dell’attività criminosa, conducendo alla scoperta e al sequestro di rilevanti ris capitali, sostanze od attrezzature che avrebbero consentito di continuare o di riprist l’attività criminosa, in quanto si è limitato ad ammettere di far parte del RAGIONE_SOCIALE, sv il ruolo di mediatore e ad indicare il nominativo dei suoi complici, in parte già individua alle forze degli dell’ordine, senza aggiungere alcun elemento di assoluta novità. Anc l’indicazione del complice COGNOME non ha avuto particolare incidenza sulla cessazione dell’atti criminosa, che era stata già interrotta per effetto dell’intervento della polizia giudiziar cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una precisa e circostanzia anaiisi della problematica, avendo i giudici di Secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo d correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in ter contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai plurimi precedenti penali di cui è g ricorrente, indicativi di una spiccata pericolosità sociale.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente