Ricorso inammissibile: limiti e conseguenze in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo le conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un amministratore condannato per bancarotta fraudolenta, il cui tentativo di contestare la decisione di merito si è scontrato con i fermi principi procedurali che regolano l’accesso alla Suprema Corte. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, amministratore di una società, veniva condannato dalla Corte di Appello di Torino per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e perché è stato dichiarato un ricorso inammissibile
I motivi presentati dall’imputato miravano a scardinare la decisione dei giudici di merito su due fronti:
1. Sull’elemento soggettivo del reato: Il ricorrente contestava la sussistenza della sua volontà colpevole (dolo). Sosteneva di non far parte della compagine sociale della società fallita, ma di essere un semplice amministratore di un altro ente, senza aver tratto alcun profitto personale. Con questa argomentazione, proponeva di fatto una ricostruzione alternativa dei fatti, diversa da quella accertata nei gradi di giudizio precedenti.
2. Sulla provvisionale: Il secondo motivo criticava la decisione della Corte d’Appello di aver concesso una provvisionale, ovvero un anticipo sul risarcimento del danno, ritenendola illegittima.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
La distinzione tra merito e legittimità
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché invadeva un campo precluso al giudizio della Cassazione: il merito della vicenda. La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare i fatti e le prove come se fosse un terzo grado di giudizio. Proporre una ‘ricostruzione alternativa’ senza denunciare un ‘travisamento della prova’ (ovvero un errore palese e decisivo nella lettura di un atto processuale) equivale a chiedere una nuova valutazione dei fatti, attività che non compete alla Cassazione. È un errore procedurale che conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
L’impugnazione della provvisionale
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la statuizione sulla concessione e quantificazione della provvisionale ha natura discrezionale e meramente delibativa. Non è una decisione definitiva, destinata com’è a essere superata dalla liquidazione completa del danno in sede civile. Per questa sua natura provvisoria, non può essere oggetto di ricorso per Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, la Corte ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non la valutazione delle prove. Il ricorrente, nel caso di specie, ha cercato di far rivalutare la sua posizione e il suo ruolo nei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
In secondo luogo, riguardo alla provvisionale, la Corte ha spiegato che la sua funzione è quella di fornire un ristoro immediato alla parte civile, senza però definire l’entità del risarcimento in modo irrevocabile. Trattandosi di una decisione non definitiva e discrezionale, essa sfugge al sindacato della Cassazione, che interviene solo su provvedimenti che hanno carattere di stabilità e decisorietà.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ravvisando una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, la Corte lo ha anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare ricorsi dilatori o temerari, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Questa ordinanza, dunque, funge da monito: prima di adire la Corte di Cassazione, è fondamentale valutare con estremo rigore se i motivi di impugnazione riguardino effettive questioni di diritto o se, al contrario, si limitino a contestare l’accertamento dei fatti, una strada che conduce quasi certamente a un ricorso inammissibile e a sanzioni economiche.
Perché il motivo di ricorso sull’elemento soggettivo del reato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge o un vizio logico della motivazione, il ricorrente ha proposto una propria ricostruzione dei fatti, chiedendo alla Corte di Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda, attività che non le compete.
È possibile impugnare in Cassazione la condanna al pagamento di una provvisionale?
No, l’ordinanza conferma che la decisione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione. Si tratta di una decisione di natura discrezionale, provvisoria e destinata ad essere superata dalla liquidazione definitiva del danno in sede civile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12406 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale;
considerato che il primo motivo – con cui si deduce la violazione della legge penale vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – lu muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un’alternativa ricostruzione (segnatament alla luce del fatto che l’imputato non faceva parte della compagine della società fall amministratore di un altro ente che non avrebbe tratto alcun lucro) e censurato la ricostruz compiuta dalla Corte di merito, senza addurre il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2 Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato, con riguardo al secondo motivo che ha dedotto la violazione dell’art. 539 co proc. pen. in relazione alla determinazione della provvisionale, che «non è impugnabile con ricor per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazi di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad esse travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/1 Tuccio, Rv. 277773 – 02; cfr. pure Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in curo tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.