Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico dei limiti del giudizio di legittimità e delle severe conseguenze di un ricorso inammissibile. Con la decisione numero 6653 del 2024, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di due individui, confermando la loro condanna e stabilendo principi fondamentali sulla redazione degli atti di impugnazione. Questo caso ci permette di approfondire cosa significa presentare un ricorso e quali errori possono portarne alla sua immediata reiezione.
I Fatti del Processo: Dal Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due persone da parte del Tribunale di Treviso per i reati di concorso in furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di una carta bancomat sottratta. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena ma confermato la responsabilità penale degli imputati. La difesa ha quindi deciso di presentare un unico ricorso per cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei primi due gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze dei ricorrenti, dichiarando i loro ricorsi inammissibili. La ragione principale di questa decisione risiede nella natura dei motivi presentati. I giudici hanno rilevato che le doglianze erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di sollevare questioni di diritto, la difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Limiti al Ricorso in Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
Il cuore della decisione si basa sulla distinzione fondamentale tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito, come ribadito nell’ordinanza, è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Citando precedenti giurisprudenziali consolidati (tra cui le sentenze n. 5465/2021 e n. 9106/2021), la Corte ha sottolineato che sono inammissibili tutte le censure che:
*   Chiedono una rilettura degli elementi di fatto.
*   Propongono una ricostruzione alternativa dei fatti.
*   Attaccano la ‘persuasività’, l’adeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione dei giudici di merito.
*   Sollecitano una diversa comparazione delle prove.
Un ricorso inammissibile, quindi, è quello che non si attiene a questi limiti e tenta, di fatto, di trasformare la Cassazione in un giudice d’appello.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. I giudici hanno spiegato che il ricorso era inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, proprio perché proponeva motivi ‘meramente reiterativi’ di doglianze già esaminate e respinte dal giudice del gravame, il quale aveva fornito una ‘congrua risposta’. La difesa, secondo la Corte, non ha fatto altro che contestare la valutazione del materiale probatorio, chiedendo implicitamente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella, insindacabile in quella sede, della Corte d’Appello. Questo tentativo è stato giudicato in contrasto con la funzione stessa del giudizio di legittimità, che non ammette una nuova ponderazione dei fatti.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze pratiche significative per i ricorrenti. Oltre alla conferma della condanna, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, prevista per i ricorsi inammissibili, serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. L’ordinanza rappresenta, dunque, un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo per denunciare specifici vizi di legittimità e non per tentare una terza valutazione del merito della vicenda.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, e perché tentava di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa non si può contestare con un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, non è possibile contestare la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, la sua persuasività, la sua adeguatezza o il suo rigore. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro per ciascuno, da versare alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6653  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa degli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ha proposto con unico atto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ Venezia, indicata in epigrafe, con la quale, in parziale riforma di quella del Treviso di condanna dei predetti per i reati di concorso in furto aggravato in a utilizzo indebito di bancomat (limitatamente all’acquisto di capi d’abbiglia rideterminato la pena, revocando la pena accessoria, con conferma nel resto;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. perché proposti per motivi meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al g gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta;
che, peraltro, la difesa ha inteso contestare la valutazione del materiale pr ipotesi di sentenze conformi di merito ; Corte di Cassazione – copia non ufficiale considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favo Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammiss (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024