Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è un Vicolo Cieco
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma è essenziale conoscere le regole del gioco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che, specialmente per i reati di competenza del Giudice di Pace, i motivi di appello sono strettamente definiti. Ignorare questi limiti può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche non trascurabili. Analizziamo insieme questo caso per capire i confini del ricorso in Cassazione e le sanzioni previste.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Minacce al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale, emessa dal Giudice di Pace. La sentenza veniva confermata in secondo grado dal Tribunale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello, un tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti che avevano portato alla sua condanna.
I Limiti del Ricorso contro le Sentenze del Giudice di Pace
La Corte di Cassazione ha immediatamente stroncato le speranze del ricorrente. La legge, in particolare le modifiche introdotte nel 2018 (d.lgs. n. 11/2018), ha stabilito paletti molto chiari. L’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, che disciplina il procedimento penale davanti al Giudice di Pace, stabilisce che il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Questo significa che non è possibile chiedere alla Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, cioè di valutare nuovamente le prove o la ricostruzione dei fatti. Le critiche del ricorrente, definite dalla Corte come mere doglianze in punto di fatto, non rientravano nei motivi consentiti. L’ordinanza ha quindi ribadito un principio fondamentale: la Cassazione è giudice di legittimità, non un terzo grado di giudizio sul fatto.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto l’impugnazione viene condannata:
1. Al pagamento delle spese processuali.
2. Al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
In questo specifico caso, la Corte ha determinato la sanzione in ben 3.000 euro. La decisione di imporre questa sanzione non è automatica, ma si basa sulla constatazione di una colpa da parte del ricorrente. La Corte ha ritenuto che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, basata su motivi non consentiti dalla legge, costituisse un profilo di colpa, citando a supporto importanti precedenti della Corte Costituzionale e della stessa Cassazione.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione in modo netto e lineare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non denunciavano una violazione di legge, ma si limitavano a contestare la valutazione fattuale operata dai giudici di merito. La normativa specifica per i reati di competenza del Giudice di Pace limita tassativamente i motivi di ricorso alla sola violazione di legge. Poiché il ricorso non rispettava tale requisito, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è stata giustificata dalla palese infondatezza dei motivi, che rivelava una negligenza nel proporre un’impugnazione senza i presupposti legali.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione per sentenze relative a reati di competenza del Giudice di Pace. È cruciale comprendere che il giudizio di legittimità non consente di riaprire la discussione sui fatti. Proporre un ricorso basato su motivi non ammessi dalla legge non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche il rischio concreto di subire una condanna economica significativa. La decisione sottolinea l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere un’impugnazione, al fine di evitare di trasformare un diritto in un boomerang economico e processuale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su critiche relative alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove, mentre la legge consente di ricorrere in Cassazione contro le sentenze d’appello per reati di competenza del giudice di pace solo per “violazione di legge”.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare sia le spese del processo sia una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
È sempre possibile appellare una sentenza del Giudice di Pace fino in Cassazione?
Sì, ma con limiti precisi. L’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione, in questi casi, è possibile solo per denunciare errori di diritto (violazione di legge) e non per ridiscutere i fatti del caso, come invece è possibile in altri tipi di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28271 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
R.G. 12252/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la carenza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato, non è consentito in sede d legittimità perché, oltre che essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, ai sensi de artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdot dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna detié ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024.
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