Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultima via per contestare una condanna, ma non tutte le strade portano a un riesame del caso. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito che non solo conferma la sentenza impugnata, ma aggiunge anche un carico economico per chi lo ha proposto. Analizziamo una decisione che riguarda un caso di evasione e le rigide regole procedurali che ne hanno determinato l’esito.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti fondamentali della sentenza: la valutazione della sua responsabilità penale e l’entità della pena inflittagli, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza tanto breve quanto perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate. Non hanno valutato se la condanna fosse giusta o se la pena fosse adeguata, ma si sono fermati a un controllo preliminare, riscontrando un vizio che ha impedito la prosecuzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione di questa chiusura netta risiede nella natura stessa della procedura seguita, quella disciplinata dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale. Si tratta di un rito semplificato che limita fortemente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione. La legge, in questi casi, non consente di contestare genericamente l’apprezzamento dei fatti o la congruità della pena, come invece è possibile in altri contesti. La Corte ha semplicemente rilevato che i motivi addotti dall’imputato erano ‘non consentiti dalla legge’ per quel tipo di procedimento. La decisione sottolinea un principio fondamentale: non basta avere delle ragioni, bisogna poterle far valere nelle forme e nei limiti previsti dalle norme procedurali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Un ricorso inammissibile non è un esito senza conseguenze. Al contrario, la legge prevede sanzioni precise per scoraggiare impugnazioni presentate senza i presupposti necessari. In questo caso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento di tutte le spese del procedimento, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa vicenda serve da monito: prima di intraprendere un percorso giudiziario, specialmente in ultimo grado, è cruciale una valutazione attenta e professionale dei motivi di ricorso. Affidarsi a un legale esperto permette di comprendere se le proprie ragioni sono ammissibili, evitando così di incorrere in ulteriori spese e sanzioni, oltre alla delusione di vedersi chiudere la porta della giustizia senza neanche poter discutere il proprio caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, relativi al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio, non erano consentiti dalla legge nell’ambito della specifica procedura seguita (art. 599 bis cod. proc. pen.).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato nei gradi precedenti?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16566/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e al tratt sanzionatorio;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.