Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO 11/11/1993
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 2 maggio 2024 la Corte di appello di Lecce confermava, limitatamente alla posizione di NOME, la sentenza del 9 dicembre 2020 con cui il GUP del Tribunale di Lecce la aveva ‘condannata, in concorso con altri, alla pena di anni 3 di reclusione ed C 9000 di multa avendola ritenuta colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo la ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità censurando la sentenza impugnata per aver considerato integrata la contestata fattispecie di reato di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste NOME COGNOME
che con il secondo motivo la COGNOME eccepiva l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
che con l’ultimo motivo di impugnazione la ricorrente eccepiva l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non concedere Ittata pena sostitutiva dei lavori socialmente utili.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile in quanto impingente argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità;
che il secondo ed il terzo motivo, i quali possono essere trattati congiuntamente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha correttamente negato tanto la concessione delle circostanze attenuanti generiche tanto la sostituzione della pena con la destinazione ai lavori socialmente utili dando rilievo alla sussistenza di una condanna definitiva per il medesimo reato intervenuta poco prima del fatto contestato tale rendere la imputata per un verso non meritevole del beneficio e per altro verso non adeguata alla funzione rieducativa l’eventuale sostituzione della pena detentiva;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
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