Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nata a Montreal (Canada) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Montreal (Canada) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Palermo il DATA_NASCITA avverso il decreto del 10/01/2024 della Corte di Appello di Palermo
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 20 gennaio 2023 il Tribunale di Palermo ha disposto la misura di prevenzione della confisca della quota pari all’80°/0 dei beni immobili siti a INDIRIZZO ed intestati a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, figlie del deceduto NOME COGNOME nonché dei terreni siti a INDIRIZZO intestati a NOME COGNOME e della quota della società RAGIONE_SOCIALE intestata a NOME COGNOME.
Le sopraindicate terze interessate hanno, quindi, proposto appello avverso tale decreto, lamentando l’assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della misura di prevenzione.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 10 gennaio 2024, con il quale la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello avanzato dalle ricorrenti e mantenuto la confisca della quota pari all’80% dei beni immobili siti a INDIRIZZO.
Con l’unico motivo di impugnazione, le ricorrenti lamentano violazione degli artt. 19, 20 e 24 del d.l.gs. 159/2011.
I giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che il proposto NOME COGNOME avrebbe perso la disponibilità degli immobili siti in INDIRIZZO fin dal 2011 allorquando tali beni venivano donati alle figlie per garantire loro “di potere fruire di un immobile unicamente alle nuove famiglie che si erano create, fuoriuscendo dal nucleo familiare genitoriale” (vedi pagina 4 del ricorso) e non al fine di eludere le misure di prevenzione.
La deliberazione impugnata sarebbe, inoltre, incoerente con quanto affermato dagli stessi giudici di merito in ordine alla compatibilità tra le somme utilizzate all’indomani delle donazioni, per la ristrutturazione degli immobili ed i risultat positivi del bilancio familiare.
I giudici dell’appello avrebbero, inoltre, immotivatamente ritenuto di non applicare la percentuale di ribasso determinata dal perito nominato dal Tribunale con conseguente riduzione dell’importo del prezzo stimato ad euro 355.796,03, sostenendo in modo apodittico trattarsi di conclusioni fondate su mere ipotesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili in quanto avanzati per motivi non consentiti perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve essere, in proposito, ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter
determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 -01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).
Il provvedimento impugnato non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugnato risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
La Corte di merito, con percorso argomentativo approfondito e immune da vizi di logicità, ha dettagliatamente affrontato tutte le doglianze dedotte dalle ricorrenti; le valutazioni dei giudici dell’appello, fondate su un’analisi del material logico-probatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è stato confermato il provvedimento impositivo della misura di prevenzione personale della confisca dei beni intestati alle terze interessate (vedi pagg. da 5 a 11 del decreto impugnato).
La Corte territoriale, previa ricostruzione della situazione patrimoniale del nucleo familiare NOME, ha desunto la notevole sperequazione tra fonti di reddito ed i beni sottoposti a confisca dai risultati degli accertamenti svolti dagli inquirent e dal perito del Tribunale, rimarcando che tale sproporzione permane anche applicando la percentuale di ribasso determinata dal perito nominato dal Tribunale (vedi pag. 10 ed 11 del provvedimento impugnato).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti.
( Le differenti valutazioni e la diversa ricostruzione cui è giunta la difesa, si pongono in modo palese al di fuori del perimetro dei motivi ammissibili in questa
sede, non avendo ad oggetto violazioni di legge ma una richiesta di rivalutazi della vicenda nel merito, non deducibile nel giudizio legittimità.
Deve essere, in proposito, ribadito che al controllo di legittimità in te misure di prevenzione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali po a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispet quelli adottati dal giudice del merito ma esclusivamente il vizio di le l’assoluta carenza o apparenza di motivazione.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pro la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonch ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, cos equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 4 giugno 2023
Il Consigig àtensore
Il Presidente