Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 336 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 02/11/1982 avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte d’appello di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza emessa il 22 maggio 2024, la Corte di appello di Roma, in accoglimento delle richieste ex art. 599bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti di NOME COGNOME in ordine a tre delitti di furto aggravato in continuazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore, l’imputato, deducendo quale unico motivo quello della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancanza delle ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 – 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 – 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 – 01) per l’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., COGNOME, Rv. 273194 – 01).
Nel caso di specie il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, cosicché preclusa è ogni questione relativa alla responsabilità e alla qualificazione giuridica ritenuta, per altro chiaramente risultante dalle imputazioni riportate in sentenza e corrispondente alle stesse: difatti, mutuando la giurisprudenza formatasi in ordine al rito della applicazione di pena concordata, l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, come è nel caso in esame, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023 -01; mass. Conf. N. 33145 del 2020 Rv. 279842 – 01, N. 15553 del 2018 Rv. 272619 – 01, N. 3108 del 2018 Rv. 272252 – 01, N. 25617 del 2020 Rv. 279573 – 01, N. 14377 del 2021 Rv. 281116 -01).
Per altro, anche rispetto alle questioni rilevabili di ufficio, l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale, il che nel caso in esame non è (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 -01).
Pertanto, il ricorso è inammissibile.
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata de plano , ai sensi dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024