Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione penale, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa essere esaminato nel merito. La Suprema Corte ha analizzato due distinti ricorsi proposti avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano per reati in materia di stupefacenti, giungendo per entrambi alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Questo provvedimento ci permette di approfondire due aspetti cruciali della procedura penale: gli effetti della pena concordata in appello e la natura delle censure proponibili in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati dalla Corte d’Appello di Milano per violazioni della legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Avverso tale decisione, entrambi proponevano ricorso per Cassazione. Il primo ricorrente, che in appello aveva concordato la pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., contestava la qualificazione giuridica del fatto. La seconda ricorrente, invece, sollevava censure relative alla valutazione delle prove e all’eccessività della pena irrogata, criticando il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
La Decisione della Cassazione: un duplice ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, seppur per ragioni diverse, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione evidenzia la necessità di formulare motivi di ricorso che rispettino i confini del giudizio di legittimità.
L’impugnazione dell’imputato con pena concordata
Per quanto riguarda il primo ricorrente, la Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo sulla pena in appello (art. 599-bis c.p.p.) preclude la possibilità di contestare in Cassazione la qualificazione giuridica del reato. L’accordo, infatti, si cristallizza sulla pena da applicare per un determinato fatto, così come qualificato nel giudizio precedente, a meno che l’accordo stesso non preveda esplicitamente una diversa qualificazione. In assenza di tale previsione, il ricorso che solleva tale questione è inevitabilmente inammissibile.
Le doglianze di fatto e la mancanza di specificità
Il ricorso della seconda imputata è stato dichiarato inammissibile per due motivi concorrenti. In primo luogo, le sue critiche si risolvevano in “mere doglianze in punto di fatto”, ossia nella richiesta di una diversa valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di diritto e non di merito. In secondo luogo, le lamentele sull’eccessività della pena sono state ritenute “prive di specificità”, poiché non si confrontavano puntualmente con le argomentazioni della sentenza d’appello, che aveva spiegato i criteri adottati per il bilanciamento delle circostanze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e didattiche. La Corte distingue nettamente le due posizioni. Per il primo imputato, il fulcro è la natura dell’accordo processuale ex art. 599-bis c.p.p. La volontà delle parti di concordare la sanzione implica un’accettazione del quadro giuridico-fattuale definito, escludendo successive contestazioni su aspetti non inclusi nell’accordo, come la qualificazione del reato.
Per la seconda imputata, la Corte riafferma i limiti invalicabili del proprio sindacato. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Inoltre, un ricorso efficace non può essere generico, ma deve attaccare specificamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione impugnata, dimostrandone l’erroneità o l’illogicità manifesta, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Conclusioni
La pronuncia in commento è un monito fondamentale per la redazione dei ricorsi in Cassazione. Dimostra che il successo di un’impugnazione dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche e soprattutto dalla loro corretta formulazione tecnica. Un ricorso inammissibile rappresenta una sconfitta processuale che impedisce al giudice di valutare le ragioni sostanziali della difesa. L’ordinanza sottolinea, quindi, l’importanza di concentrarsi su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione), evitando di trasformare il ricorso in un terzo grado di giudizio di merito, e la necessità di una critica specifica e puntuale, anziché generica, delle statuizioni della sentenza impugnata.
È possibile modificare la qualificazione giuridica del reato in Cassazione se in appello si è concordata la pena?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di pena concordata in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., non è possibile impugnare la sentenza per motivi relativi alla qualificazione giuridica del fatto, se questa non era parte dell’accordo stesso.
Perché un ricorso basato sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove viene dichiarato inammissibile in Cassazione?
Perché la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti o le prove. Le critiche sulla valutazione delle prove, definite “doglianze in punto di fatto”, sono quindi inammissibili.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il ricorso non contesta in modo puntuale e argomentato le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata. In questo caso, l’imputata ha criticato la pena in modo generico, senza confrontarsi con i criteri specifici che i giudici di merito avevano indicato per giustificare la loro decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46633 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46633 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO LA NOME +
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per RAGIONE_SOCIALE e 73, comma 4, I. cit. per COGNOME);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto, quanto al ricorso proposto da COGNOME, che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare, e non essendo contemplato dall’accordo il mutamento della qualificazione giuridica;
Ritenuto, quanto alle censure proposte con il ricorso di COGNOME (la quale non aveva concordato la rideterminazione della pena) che il primo motivo si risolve in mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che le ulteriori doglianze dell’imputata relative al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta aggravante – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 12-13);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023