Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello contro il Patteggiamento Non Ha Speranza
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Quando un imputato sceglie questa via, accetta non solo una pena, ma anche un percorso processuale con regole precise. Un ricorso inammissibile può derivare dalla mancata comprensione di queste regole, con conseguenze economiche significative. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Verona. La condanna riguardava reati legati alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura a diversi consumatori, in cambio di un corrispettivo.
Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza, portando la questione fino al massimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha risolto la questione in modo netto e rapido, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono estremamente limitati.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato che i motivi addotti dal ricorrente non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per questo tipo di sentenza. Il punto centrale della motivazione risiede nella natura stessa del patteggiamento e nel ruolo del giudice in questo contesto.
La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, quando il giudice applica la pena su richiesta delle parti, il semplice richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale è sufficiente a dimostrare che è stata verificata l’assenza di cause di proscioglimento evidenti. Non è richiesta una motivazione analitica e dettagliata su questo punto, a meno che non emergano palesi ragioni di innocenza.
Nel caso specifico, gli elementi di fatto, già chiari nel capo di imputazione, indicavano in modo preciso l’illiceità della condotta: la detenzione e la cessione di stupefacenti a titolo oneroso. Non vi era, quindi, alcuna evidenza che potesse portare a un proscioglimento immediato. Tentare di appellarsi su questo fronte si è rivelata una strategia non percorribile, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una rinuncia a far valere determinate difese. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e non può trasformarsi in un tentativo di rimettere in discussione il merito della colpevolezza già implicitamente ammessa con l’accordo sulla pena. La decisione della Cassazione serve da monito: un ricorso infondato non solo viene respinto, ma comporta anche costi aggiuntivi per chi lo propone, confermando la solidità del quadro normativo che regola i riti alternativi.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi evidenti per un proscioglimento immediato.
Cosa deve verificare il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, non è necessaria una motivazione approfondita su questo punto, essendo sufficiente che tale verifica sia stata compiuta, specialmente se i fatti contestati sono chiaramente illeciti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23252 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZEVIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
oTh
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità della condotta d detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di varia natura, verso il pagamento di corrispettivo, in favore di vari consumatori (art. 73, comma 1, d.PR. 309/1990);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il AVV_NOTAIO rel.