Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Torre del Greco il 18/12/1955;
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 06/05/1996;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostit Procuratore generale dr.ssa COGNOME NOME che ha chiesto la dichiarazione inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore dell’imputata, avv.to COGNOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riportandos ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con sentenza di cui in epígrafe, la corte di appello di Napo confermava la sentenza del Pretore di Napoli del 16.7.1993, di condanna di COGNOME NOME in ordine al reato ex art. 20 L. 47/85 lett. c)’ 1 2 20 L. 64/ 2 L. Reg. 9/83, 1 sexies 431/85.
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Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso COGNOME NOME mediante il suo difensore, deducendo plurimi motivi di impugnazione.
Si premette la intervenuta maturazione della prescrizione.
Quindi, con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di leg processuale per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio confronti della ricorrente in primo e secondo grado.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ordi all’art. 157 comma 1 cod. pen. con intervenuta prescrizione dei reati pr dell’introduzione del giudizio di legittimità. Con conseguente necessit revoca anche dell’ordine di demolizione.
Con il terzo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge in ord all’art. 129 cod. proc. pen. in ragione della intervenuta abolitio criminís dei reati contestati. Si rappresenta la assenza di nuovi volumi e d contestazione della abusività dell’immobile interessato dai lavori indicat citano articoli in materia di interventi di manutenzione straordinaria, sostiene che gli interventi contestati integrerebbero una mera violazi amministrativa. Si invoca anche l’art. 34 bis del DPR 380/01 in tema tolleranze costruttive.
Con il quarto motivo si lamenta la mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. La sentenza di primo grado sarebbe merament assertiva, come anche la sentenza qui impugnata, che si limita a rinviar circostanze di fatto illustrate nella prima sentenza che, si osserva sarebbero descritte.
Con il quinto motivo si invoca la applicazione dell’art. 131 bis cod. p Ciò perché non sarebbero stati realizzati volumi ex novo ma meri muri e intonaci parziali.
Con il sesto motivo si deduce l’omessa motivazione circa l’aumento per i reati satellite. Non si illustrerebbe altresì se per il capo c) sia stat un aumento, non consentito, anche per la pena detentiva.
E’ stata depositata memoria, con cronistoria della complessi vicenda processuale e contestazione delle argomentazioni scritte della Procu Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che dagli att disponibili, esaminabili da questa Corte anche d’ufficio in ragione d sollevata eccezione processuale, risulta che diversamente da quant sostenuto in ricorso copia dell’estratto della decisione della Corte di app V sezione penale – del 6.5.1996, veniva regolarmente notificata ex art. cod. proc. pen. in data 30.5.1996, al difensore di fiducia dell’imputata aveva dichiarato domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. in data 22.7.19 avv.to NOME Albanese, del foro di Torre del Greco.
Il decreto di citazione in primo grado veniva notificato il 5.5.1993 a m della figlia, convivente e capace, della COGNOME.
L’atto di appello veniva sottoscritto dall’avv.to COGNOME lamentando carattere sproporzionato del trattamento sanzionatorio, chiedendone l riduzione al minimo edittale.
Consegue, quanto al secondo motivo – con cui si deduce il vizio d violazione di legge in ordine all’art. 157 comma 1 cod. pen. con intervenu prescrizione dei reati prima dell’introduzione del giudizio di legittimità conseguente necessità di revoca anche dell’ordine di demolizione l’inammissibilità del medesimo, attesa l’avvenuta formazione del giudicat progressivo in punto di responsabilità, senza intervenuta maturazione del prescrizione, in occasione della sentenza qui impugnata, a fronte dell’amb di operatività dell’appello, limitato solo trattamento sanzionatorio. V punto anche rammentato che i reati in materia di normativa antisismica, pur contestati, hanno carattere permanente. In particolare, in tema di legislaz antisismica, la contravvenzione di omessa denuncia dei lavori e presentazion dei progetti e quella di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione h natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a ch responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’alle progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relat autorizzazione (Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv 275189 – 01)
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4.
Quanto al quinto motivo con cui si invoca si invoca la applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. perché non sarebbero stati realizzati volumi
ex novo ma meri muri e intonaci parziali, pur proponibile siccome deducibile per
prima volta solo in questa sede, esso è completamente infondato rappresentandosi circostanze del tutto destituite di fondamento ed estrane
qualsivoglia speciale tenuità del fatto, a fronte, come sopra già osservat un intervento rilevante, quale la prosecuzione di un immobile abusivo di be
250 mq. per piano.
5.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pe sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza del
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non
è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in nella determinazione della causa di inammissibilità”. In proposito emerg
piuttosto, l’estrema gravità del un contegno processuale della ricorrente, nonostante la chiara consapevolezza della regolarità procedurale del decisioni contestate non ha esitato ad imbastire un ricorso, ed ancor pr una richiesta di rimessione in termini erroneamente accolta dal giudi dell’esecuzione ( seppure in questa sede non contestabile), anche speculan sulla difficile reperibilità degli atti processuali, siccome conservati in lu pericoloso accesso, e rinvenuti solo a seguito di iniziativa di ufficio assun questa Corte, che in tal modo ha potuto accertare la reale situazi processuale, assicurando la correttezza delle decisioni. In altri ter emerge un ricorso a dir poco temerario, oltre che fondato su comportamenti non semplicemente negligenti bensì scorretti, che hanno determinato l’ingiusto impiego di risorse per l’amministrazione della giustizia, per dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, euro 6.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della Cas delle Ammende