Ricorso Inammissibile: Quando le Difese Tardive non Trovano Ascolto in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso non possono essere presentati per la prima volta in sede di legittimità se non sono stati sollevati nel giudizio di appello. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa e tempestiva. Il caso ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, confermando la condanna dell’imputato e aggiungendo ulteriori oneri economici.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Napoli, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ne affermava la responsabilità penale. La difesa dell’imputato, tuttavia, nel precedente grado di giudizio (l’appello), si era concentrata esclusivamente su due punti: la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, e la richiesta di una riduzione della pena inflitta.
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorrente ha introdotto nuovi motivi di doglianza, contestando aspetti della sentenza di appello che non aveva precedentemente eccepito. In particolare, il ricorso si articolava su quattro motivi, di cui i primi due erano completamente nuovi rispetto alle argomentazioni svolte in appello.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La pronuncia impugnata, secondo i giudici, era supportata da una motivazione appropriata, basata su elementi probatori definiti e significativi, e priva di vizi logici o giuridici.
Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione dei motivi dedotti. La Corte ha spiegato che i primi due motivi erano inammissibili proprio perché mai prospettati in sede di appello. Questo principio impedisce alla parte di “riservarsi” delle censure per il giudizio di legittimità, costringendola a presentare tutte le sue argomentazioni al giudice del merito. Il terzo e il quarto motivo, pur riguardando questioni già trattate (l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. e la determinazione della pena), sono stati rigettati in quanto riproponevano censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo di legittimità. Le parti hanno l’onere di presentare tutte le loro contestazioni sui fatti e sulle prove al giudice d’appello. Introdurre nuove questioni per la prima volta in Cassazione equivarrebbe a eludere il doppio grado di giurisdizione di merito.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la difesa in appello si era limitata a invocare la non punibilità per tenuità del fatto e una pena più mite. Non avendo contestato altri aspetti della sentenza di primo grado, tali aspetti si sono cristallizzati. Di conseguenza, le nuove censure sollevate in Cassazione non potevano essere prese in esame. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della decisione del giudice d’appello nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e nel determinare la sanzione, ritenendo le argomentazioni della Corte territoriale logiche e prive di vizi.
Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non emergendo ragioni per un esonero, è stato condannato al versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di strutturare una difesa completa sin dai primi gradi di giudizio. Tentare di introdurre nuove argomentazioni in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un aggravio di spese per l’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i primi due motivi presentati non erano mai stati sollevati nel precedente giudizio d’appello, violando il principio che vieta di introdurre nuove censure per la prima volta in sede di legittimità.
Quali erano state le uniche richieste della difesa in appello?
In appello, la difesa si era limitata a chiedere l’assoluzione per particolare tenuità del fatto (ai sensi dell’art. 131-bis c.p.) e la riduzione della pena inflitta, senza sollevare altre contestazioni sulla sentenza di primo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sitp
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all’imputazion manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
I motivi dedotti sono inammissibili, atteso che in sede di appello la difes dell’imputato si era limitata ad invocare l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis pen. e la riduzione della pena inflitta. Ne discende come i primi due motivi sian inammissibili, in quanto mai prospettati in sede di appello. Il terzo motivo reit censure di merito quanto all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., motivatament negata dal giudicante sulla scorta degli elementi processualmente emersi. Anche il quarto motivo prospetta censure di merito con riguardo alla determinazione della pena, rispetto alla quale non si riscontrano vizi logici o giuridici nelle argomentaz della Corte territoriale, come tali insindacabili in sede di legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Cons liere estensore