Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13950 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
udito il difensore della parte civile, RAGIONE_SOCIALE, avv. NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, che ha depositato conclusioni scritte – cui dopo breve discussione si è riportato – e nota spese; Udito il difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME, che, dopo breve discussione, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 6/4/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como in data 27/5/2022, che aveva condanNOME NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, d educendo con il primo motivo la violazione della legge penale, con riferimento n’art. 367 cod. pen. e la illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte
territoriale ha errato laddove ha sostenuto che il reato di cui all’art. 367 cod pen. sarebbe stato configurabile anche laddove il furto si fosse svolto con modalità diverse rispetto a quanto indicato in querela.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al reato di truffa, rilevando che la sentenza si limita ad affermare la sussistenza del reato, senza rispondere ai rilievi difensivi.
2.2 Con il terzo motivo lamenta motivazione apparente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto non indica la ricaduta che fatti diversi (commessi contestualmente a quelli per cui si procede) possano avere avuto in relazione alla presente vicenda; evidenzia, poi, l’illogicità della motivazione nella parte in cui nega le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, atteso che si arriverebbe al paradosso per il quale i reati gravi, per i quali sono previste pene edittali alte, sono esclusi dal applicazione delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 n primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha affermato che, se anche il furto falsamente denunciato si fosse svolto con modalità diverse, ciò non avrebbe inciso sulla configurabilità della truffa, che sarebbe risultata comunque integrata. Dunque, del tutto inconferente è la giurisprudenza citata in ricorso relativa al delitto di cui all’art. 367 cod. p ritenuto configurato da entrambi i giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, che provvide a scassinare la cassaforte su precisa indicazione dell’odierno ricorrente.
1.2 Altrettanto inammissibile è la seconda doglianza, atteso che con i motivi di appello non è stata sollevata alcuna questione in relazione al reato di truffa. Orbene, poiché la cognizione del giudice dell’appello è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti, correttamente la Corte territoriale ha limitato il suo esame alle doglianze contenute nei motivi di appello. Del resto, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per moti concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sezione 3, n. 2343 del 28/9/2018, Di Fenza, Rv. 274346 – 01).
1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato. In proposito, è sufficiente evidenziare che la statuizione sulle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità – avendo la Corte territoriale
Sk)
confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione dei plurimi precedenti penali da cui il ricorrente risulta gravato, dato questo ritenuto prevalente rispetto agli elementi positivi evidenziati dal difensore – con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 2233 del 17/6/2021, COGNOME, Rv, 282693 – 01; Sezione 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sezione 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 – 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sezione 5, n. 43952/20017 cit.; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899 – 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dall’esito del giudizio discende anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686/00, Oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024.