Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte, non si può chiedere ai giudici di rivalutare i fatti già esaminati nei gradi precedenti. Il caso in esame, che ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile, offre spunti cruciali sui limiti dell’impugnazione e sulle conseguenze di un appello presentato senza validi motivi di diritto.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in appello per la detenzione e il porto in luogo pubblico di una pistola lanciarazzi. Nello stesso procedimento, una seconda accusa, relativa al porto di due coltelli senza giustificato motivo, veniva dichiarata estinta per intervenuta prescrizione. L’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, contestando la valutazione delle prove che aveva portato alla sua condanna per la pistola e lamentando un vizio di motivazione anche per il reato prescritto, per il quale sosteneva di meritare un’assoluzione piena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha respinto il ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati dall’imputato fossero generici e, soprattutto, mirassero a una nuova e non consentita ricostruzione dei fatti. Questo tipo di doglianza è estranea al giudizio di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non stabilire se i fatti si siano svolti in un modo piuttosto che in un altro.
Il Principio dell’Onere della Prova nell’Appello contro la Prescrizione
Un punto di particolare interesse riguarda l’impugnazione della declaratoria di prescrizione. La Corte ha ricordato un consolidato orientamento giurisprudenziale: l’imputato che, pur beneficiando della prescrizione, intende ottenere un’assoluzione nel merito, ha un onere ben preciso. Deve dedurre, a pena di inammissibilità, motivi specifici che dimostrino in modo ‘evidente e non contestabile’ dagli atti processuali elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la sua commissione o la presenza dell’elemento soggettivo del reato. Nel caso di specie, l’imputato si era limitato a riproporre la tesi, già vagliata e respinta dai giudici di merito, secondo cui i coltelli non erano di sua proprietà.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della decisione si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione deve denunciare vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge) o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non può essere un pretesto per ridiscutere l’esito del giudizio di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse articolata e chiara nello spiegare perché l’imputato era stato condannato: si trovava in luogo pubblico con una pistola lanciarazzi senza essere titolare di un porto d’armi valido. Le argomentazioni del ricorrente non hanno scalfito la logicità di tale ragionamento, limitandosi a fornire una ‘diversa ricostruzione’.
In secondo luogo, la Corte ha applicato rigorosamente il principio relativo all’impugnazione della prescrizione. Permettere un appello generico contro una sentenza di prescrizione senza prove evidenti di innocenza si tradurrebbe in un inutile dispendio di risorse processuali. L’imputato deve fornire alla Corte elementi ‘ictu oculi’ (a prima vista) evidenti della sua estraneità ai fatti, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso inammissibile non è un esito privo di conseguenze. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della ‘colpa connessa all’irritualità dell’impugnazione’. La decisione sottolinea che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con responsabilità, proponendo censure pertinenti e fondate su questioni di diritto. Tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti, sperando in un esito diverso, non solo è destinato al fallimento ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non sollevava specifiche questioni di diritto o vizi logici della motivazione, ma si limitava a chiedere una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa deve dimostrare chi impugna una sentenza di prescrizione per ottenere un’assoluzione piena?
Chi impugna una sentenza di prescrizione per ottenere un’assoluzione nel merito deve dedurre, a pena di inammissibilità, motivi specifici che provino, in modo evidente e non contestabile dagli atti, l’insussistenza del fatto, la mancata commissione dello stesso o l’assenza dell’elemento soggettivo del reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità per colpa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3822 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale è stata confermata la sua condanna per i reati di cui agli art. 10, 12 e 14 L.n. 497 del 1974 con riferimento alla detenzione ed al porto in luogo pubblico di una pistola lanciarazzi, mentre è stata dichiarata prescritta la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, riguardante il porto senza giustificato motivo di due coltelli;
rilevato che il ricorso, vertente sul mancato vaglio di tutti gli element necessari per la configurabilità dei reati in materia di armi, si appales completamente a-specifico oltre che rivalutativo poiché, a fronte dell’articolata motivazione del Giudice di merito – che ha chiarito che la condanna per entrambi i reati rinveniva dall’essere stato il ricorrente trovato, in luogo pubblico, ne disponibilità della pistola lanciarazzi senza essere, però, titolare di alcun port d’armi (non essendo evidentemente idoneo quello posseduto dal padre) – non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto a ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorrente a fornire una diversa ricostruzione e, pertanto sollecitando questa Corte ad una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata;
rilevato, altresì, che la censura in punto di vizio di motivazione riguardante la sussistenza della contravvenzione oblitera l’avvenuta declaratoria di prescrizione della stessa ed il principio secondo cui «In tema di impugnazioni, l’imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato» (Sez. 6, n. 330 del 24/05/2023, COGNOME, Rv. 285091;S ez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, RAGIONE_SOCIALE Ciprian, Rv. 275219), ciò che il ricorrente non ha fatto, ancora una volta limitandosi a ribadire la tesi già vagliata (dell’alt titolarità dei coltelli) e superata dal Giudice di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente