Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Nel processo penale, la strategia difensiva e la corretta formulazione dei motivi di appello sono cruciali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui può muoversi la difesa, evidenziando come una scelta processuale, come la rinuncia a determinati motivi, possa avere conseguenze definitive. Questo caso illustra perfettamente perché un ricorso inammissibile non è solo un tecnicismo, ma il risultato di precise regole procedurali che garantiscono l’ordine e la coerenza del giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per tentato omicidio. L’imputato, dopo la sentenza di primo grado, aveva presentato appello. Tuttavia, in sede di giudizio di secondo grado, la difesa aveva rinunciato ai motivi di appello che contestavano la ricostruzione dei fatti e la responsabilità penale (il cosiddetto “merito”), concentrandosi unicamente sul profilo sanzionatorio. La Corte d’Appello, prendendo atto della rinuncia, aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo la recidiva e rideterminando la pena in cinque anni di reclusione. Nonostante questo risultato parzialmente favorevole, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Inammissibilità
I difensori dell’imputato hanno articolato il ricorso per Cassazione su tre punti principali:
1. Vizio di motivazione: contestazione della valutazione delle prove che avevano fondato l’affermazione di responsabilità.
2. Errata qualificazione giuridica: si sosteneva che l’azione non fosse idonea a causare la morte e quindi non configurasse il tentato omicidio.
3. Trattamento sanzionatorio: si lamentava la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha dichiarati tutti inammissibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali chiari e consolidati. In primo luogo, i motivi relativi alla responsabilità penale e alla valutazione delle prove sono stati giudicati inammissibili perché, una volta che l’imputato ha espressamente rinunciato a tali doglianze in appello, il dibattito su quei punti si considera definitivamente chiuso. Non è possibile “ripensarci” e riproporre le stesse questioni davanti alla Corte di Cassazione. La rinuncia ha l’effetto di cristallizzare l’accertamento dei fatti e della colpevolezza così come stabilito dalla sentenza di primo grado.
Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è stato ritenuto un ricorso inammissibile. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice non è tenuto a concedere la massima riduzione (un terzo della pena) solo perché la difesa elenca elementi a favore. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva, bilanciando gli elementi favorevoli con quelli sfavorevoli. Se ritiene che questi ultimi siano di maggior rilievo, può legittimamente concedere una riduzione inferiore o negarla del tutto, purché la pena finale sia giudicata congrua.
Infine, la richiesta di riconoscimento dell’attenuante della provocazione è stata dichiarata inammissibile per una ragione puramente procedurale: non era mai stata avanzata nell’atto di appello. Il ricorso per Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte del giudice precedente, non a introdurre questioni nuove che avrebbero dovuto essere discusse nei gradi di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla strategia processuale. Le scelte compiute in una fase del giudizio, come la rinuncia a specifici motivi di appello, hanno un impatto vincolante sulle fasi successive. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile non è un rifiuto arbitrario di giustizia, ma la corretta applicazione di regole che assicurano la progressione logica e ordinata del processo. La difesa deve ponderare attentamente ogni mossa, poiché le porte chiuse in un grado di giudizio non possono essere riaperte in quello successivo.
Se rinuncio ai motivi di appello sul merito, posso riproporli in Cassazione?
No, secondo la Corte, la rinuncia espressa ai motivi pertinenti alla responsabilità in sede di appello preclude definitivamente il dibattito sul tema, rendendo inammissibile un successivo ricorso in Cassazione sugli stessi punti.
Perché il giudice non ha concesso la massima riduzione per le attenuanti generiche?
La Corte ha chiarito che il giudice di merito non è obbligato a considerare solo gli elementi favorevoli. Può legittimamente basare la sua decisione su elementi di segno sfavorevole che reputa di maggior rilievo per negare la massima estensione delle attenuanti, purché la pena sia giudicata complessivamente congrua.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione il riconoscimento di un’attenuante come la provocazione?
No, il motivo è stato dichiarato inammissibile proprio perché la richiesta di riconoscimento dell’attenuante della provocazione non era stata avanzata nell’atto di appello. Non si possono introdurre in Cassazione questioni che non sono state oggetto del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10711 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GALATINA il 31/08/1977
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo dei suoi difensori, avv. COGNOME e avv. COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che, dopo avere dato atto che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito, con la sola eccezione di quelli attinenti il profilo sanzionatorio, ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, escluso la contestata recidiva rideterminando la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., in anni 5 di reclusione.
Rilevato che il primo ed il terzo motivo del ricorso a firma dell’avv. COGNOMEcon i quali rispettivamente si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, e si lamenta l’erroneità della qualificazione giuridica stante l’inidoneità dell’azione a cagionare l’evento morte) sono manifestamente infondati, in quanto, una volta espressa rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale sul tema era da ritenersi definitivamente precluso;
Rilevato che il secondo motivo, comune ai difensori, con il quale ci si duole della mancata riduzione per le già concesse attenuanti generiche nella misura di un terzo e si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
osservato in particolare che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, pari a un terzo, non postula che il Giudice prenda in considerazione necessariamente gli elementi favorevoli addotti dalla difesa – magari anche per disattenderli – essendo bastevole il fatto, nel richiamo agli elementi di segno sfavorevole reputati di maggior rilievo e in grado di inibire il computo delle generiche nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, giudicandolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217); quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, il motivo è inammissibile, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l’imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito, come risulta dall’esame dell’atto di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025