Ricorso Inammissibile: i Limiti dell’Impugnazione Contro Sentenze Concordate (ex art. 599-bis c.p.p.)
Quando un procedimento penale giunge in Corte d’Appello, le parti possono optare per un accordo sulla pena, noto come ‘concordato in appello’, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Questa scelta, tuttavia, comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la successiva sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di tale impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali della procedura. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Procedimento
Un imputato, condannato in appello per il reato di cui all’art. 648-bis c.p. (riciclaggio), decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale. Nello specifico, si contestava la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sostenendo che i fatti non configurassero l’illecito contestato. Il punto cruciale, però, risiedeva nel fatto che la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa proprio a seguito di un accordo tra le parti, secondo la procedura semplificata dell’art. 599-bis c.p.p.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che delinea con precisione i limiti delle impugnazioni contro le sentenze ‘concordate’ in appello. I giudici hanno chiarito che, quando si accede a tale rito, si accetta implicitamente di limitare i propri futuri mezzi di gravame.
Il Principio di Diritto: Perché l’Appello era Limitato?
La ratio della norma è quella di deflazionare il carico giudiziario, offrendo un percorso processuale più rapido. In cambio, l’imputato rinuncia a far valere alcuni motivi di appello. Di conseguenza, il successivo ricorso per Cassazione non può vertere su aspetti che sono stati oggetto di rinuncia. La Corte ha specificato che non sono deducibili doglianze relative a:
1. Motivi rinunciati: Questioni su cui l’imputato ha espressamente o implicitamente rinunciato in sede di accordo.
2. Mancata valutazione per il proscioglimento: La contestazione della mancata applicazione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. (ad esempio, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato).
3. Determinazione della pena: Vizi relativi alla quantificazione della pena, a meno che essa non sia illegale, ovvero inflitta al di fuori dei limiti edittali previsti dalla legge o di tipo diverso da quello consentito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come il motivo presentato dal ricorrente – la contestazione dell’elemento oggettivo del reato – rientrasse a pieno titolo tra le questioni di merito a cui si rinuncia aderendo al concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente, in sostanza, cercava di riaprire una discussione sul merito della colpevolezza che il rito scelto aveva ormai precluso. I giudici, non ravvisando alcuna illegalità nella sanzione inflitta né altri vizi procedurali ammissibili, non hanno potuto fare altro che respingere il ricorso. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito per la pratica legale: la scelta di un rito processuale, come il concordato in appello, è una decisione strategica con implicazioni profonde. Se da un lato può portare a una definizione più rapida e a una pena potenzialmente più mite, dall’altro comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. È fondamentale che la difesa valuti attentamente questo bilanciamento, poiché una volta intrapresa la via dell’accordo, non sarà più possibile contestare il merito della decisione, ma solo eccepire vizi di legalità ben definiti, come ribadito con fermezza dalla Suprema Corte in questo caso di ricorso inammissibile.
È possibile contestare la sussistenza del reato in Cassazione dopo una sentenza d’appello emessa con rito ‘concordato’ ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile. Aderire al concordato in appello implica una rinuncia a contestare il merito della colpevolezza, inclusa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammesso solo per contestare l’illegalità della pena (se non rientra nei limiti di legge o è di tipo diverso da quello previsto) o per vizi specifici che non siano stati oggetto di rinuncia con l’accordo. Non sono ammesse doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648 bis cod. pen., (capi F) e G) dell’imputazione), per difetto dell’elemento oggettivo del reato, è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. avverso la quale non sono deducibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali, ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sent. n. 22002 del 10/04/2019 Ud., dep. 20/05/2019, Rv. 276102 – 01);
che alcuno dei suddetti vizi sussiste nel caso in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il presidente