Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 15462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 12 dicembre 2023 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione ai reati di cui al capo di imputazione.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento in relazione al reato di ricettazione.
Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza dell’art. 615-ter cod. pen., inutilizzabilità della deposizione del teste COGNOME e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 5).
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.
Questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se
vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie.
Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato – salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata – da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 10 apple 2024
Il AVV_NOTAIO e ensoLe
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La Presidente