Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29709 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29709 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME COGNOME nata a RAGUSA il 15/05/1982
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice dell’appello cautelare, ha confermato il provvedimento gravato con il quale è stata rigettatala la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari in atto applicata a NOME COGNOME indagata per i reati di cui agli artt. 572 e 591 cod. pen.
Rilevato che avverso detta decisione ha proposto ricorso la difesa dell’indagata, lamentando, con due diversi motivi, violazione di legge e difetto di motivazione, riferiti alla affermata pretermissione dei rilievi difensivi sollevati co l’appello riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria inerente ai ¶ti ascritt alla Di COGNOME, alla concretezza del rischio di recidiva, anche a fronte del sequestro della struttura teatro delle contestate condotte illecite, e alla adeguatezza della misura applicata alla ricorrente;
Ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni, in primo luogo perché lamenta difetti del motivare riguardo ad un tema, quello inerente alla gravità indiziaria, rimasto estraneo alle ragioni della richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. e allo stesso devoluto con l’appello e rispetto al quale, dunque, nessun rilievo può essere prospettato in questa sede;
Ritenuto, ancora, che pari sorte meritano le ulteriori censure, perché
aspecifiche rispetto all’assorbente e condivisa considerazione, svolta dal Tribunale, in forza della quale gli argomenti proposti dalla difesa con l’appello, ribaditi dal
pedissequamente quelli già esaminati e disattesi in sede di ricorso, replicavano
riesame della misura genetica, ciò, tuttavia, senza l’indicazione di qualsivoglia momento di novità utile a giustificare una rivisitazione delle precedenti valutazioni,
altrimenti preclusa;
Ritenuto, infine, che alla riscontrata inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 616 cod. proc. pen. nei termini definiti dal dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/06/2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente
GLYPH NOME COGNOME
Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che-si-a -appo ta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.