Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Questa decisione offre spunti importanti sulla funzione del controllo di legittimità in casi definiti con riti alternativi e sulla valutazione del giudice in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia, con cui un imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’imputazione evidenziava elementi concreti, come la detenzione di droghe di diversa natura già suddivise in dosi, che suggerivano una destinazione alla cessione a terzi.
Nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza, cercando di rimettere in discussione la valutazione del giudice di merito.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, concludendo rapidamente per la sua manifesta infondatezza. Il motivo centrale della decisione risiede nel fatto che le censure mosse dal ricorrente non rientravano tra quelle consentite dalla legge per l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel ritenere che le sentenze di patteggiamento siano soggette a un controllo molto limitato in sede di Cassazione. L’accordo tra le parti sulla pena preclude, in larga misura, la possibilità di contestare nel merito la ricostruzione dei fatti o la valutazione della colpevolezza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio giurisprudenziale pacifico e consolidato. Nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’articolo 129 del codice di procedura penale è considerato sufficiente per attestare che il giudice ha compiuto il suo dovere di verificare l’assenza di cause di proscioglimento immediatamente evidenti.
Non è richiesta, pertanto, una disamina analitica e approfondita come in una sentenza emessa a seguito di un dibattimento ordinario. Il giudice del patteggiamento deve escludere la presenza di cause di non punibilità che emergano ictu oculi (a prima vista) dagli atti. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come gli elementi di illiceità delle condotte fossero già chiari e precisi fin dal capo di imputazione, rendendo superflua ogni ulteriore argomentazione.
La resistenza a un pubblico ufficiale e la detenzione di sostanze stupefacenti, con modalità che ne indicavano lo spaccio, costituivano fatti la cui illiceità non poteva essere messa in dubbio in modo evidente. Di conseguenza, il giudice di merito aveva correttamente applicato la pena concordata.
Le Conclusioni
A seguito della declaratoria di ricorso inammissibile, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione ribadisce che la via del patteggiamento, una volta scelta, comporta una significativa limitazione dei successivi mezzi di impugnazione, circoscritti a vizi procedurali o a errori manifesti non riscontrati nel caso in esame.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, ovvero una sentenza di patteggiamento.
È sufficiente un semplice richiamo all’art. 129 c.p.p. in una sentenza di patteggiamento?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata, il richiamo all’art. 129 del codice di procedura penale è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, senza necessità di ulteriori e più analitiche disamine.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23253 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. – come nel caso di specie è avvenuto – è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte d resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e illecita detenzione di sostanze stupefacenti che, per le modalità concrete di detenzione – di diversa natura e suddivise in dosi – apparivano destinate alla cessione a terzi;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Presidente rel.