Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello alla Cassazione è Precluso
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i limiti all’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di un ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La decisione chiarisce perché un ricorso inammissibile sia la conseguenza quasi inevitabile quando le censure proposte non rientrano nel ristretto perimetro delineato dal legislatore. Questo caso offre uno spaccato pratico di come l’accordo tra le parti in appello influenzi i successivi gradi di giudizio.
I Fatti del Procedimento
Un soggetto, condannato in primo grado per reati legati agli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990), proponeva appello. In sede di giudizio di secondo grado, le parti raggiungevano un accordo, recepito dalla Corte di appello di Salerno, che riformava parzialmente la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi principali: l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e l’illegalità della pena, sostenendo che la Corte di appello non avesse esplicitato i criteri seguiti per la sua determinazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure procedere alla trattazione in udienza pubblica, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano consentiti dalla legge per questo specifico tipo di sentenza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una manifesta carenza di diligenza nella proposizione dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa della sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. La Corte di Cassazione ha ricordato un principio consolidato: il ricorso contro una sentenza frutto di un concordato in appello è ammesso solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Problemi legati al consenso fornito dal pubblico ministero.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile sollevare doglianze relative a motivi a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo, come la valutazione delle condizioni per un proscioglimento nel merito (ex art. 129 c.p.p.) o, come nel caso di specie, vizi attinenti alla determinazione della pena. Quest’ultima censura è ammessa solo se si traduce in una vera e propria ‘illegalità’ della sanzione, ovvero quando la pena esce dai limiti edittali previsti dalla legge o è di un tipo diverso da quello legale.
Nel caso analizzato, la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente non solo al di fuori dei motivi consentiti, ma anche ‘meramente enunciate’, ‘non spiegate’ e, in sostanza, generiche e prive di fondamento. La semplice mancata esplicitazione dei criteri di calcolo della pena non la rende ‘illegale’, ma rappresenta al più un vizio di motivazione, motivo rinunciato con l’adesione al concordato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma la rigidità dei presupposti per impugnare una sentenza che recepisce un accordo tra le parti in appello. La scelta di accedere a tale istituto processuale comporta una sostanziale rinuncia alla possibilità di contestare in Cassazione aspetti come la valutazione delle prove o la congruità della pena. La logica del legislatore è quella di dare stabilità alle decisioni concordate, deflazionando il carico della Suprema Corte.
Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito: prima di presentare un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis, è indispensabile verificare scrupolosamente che i motivi rientrino nelle tassative ipotesi previste dalla giurisprudenza. Proporre un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per l’assistito, ma comporta anche la sicura condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso.
Quando è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza basata su un accordo in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà di aderire all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è diversa da quanto concordato tra le parti.
Perché il motivo relativo alla determinazione della pena è stato giudicato inammissibile?
Perché le censure sulla determinazione della pena non sono ammesse, a meno che la sanzione inflitta sia ‘illegale’, cioè al di fuori dei limiti previsti dalla legge o di un tipo diverso da quello legale. La semplice mancata esplicitazione dei criteri di calcolo non rende la pena illegale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, la cui entità è stabilita dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43800 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 43800 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, avverso la sentenza emessa il 15/12/2022 dalla Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con atto del proprio difensore avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richies avanzata dalle parti a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale ri della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per i del cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso denuncia l’erronea qualificazione giuridica dei fatti e l’illegali pena, per non avere la sentenza indicato i criteri adottati per la determinaz della stessa.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito, oltre ch generico, in quanto semplicemente enunciato.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volo della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero su richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibi invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illega della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero d dalla quella prevista dalla legge (tra moltissime altre, Sez. 2, n. 2200 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Nello specifico, entrambe le censure sono meramente enunciate e non spiegate, nonché, secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza, prive qualsiasi fondamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). De somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila eur
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.