Ricorso inammissibile: l’accordo in appello preclude nuove contestazioni
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione a seguito di un ‘concordato sui motivi di appello’. La decisione sottolinea come la scelta di accordarsi in secondo grado comporti una rinuncia a sollevare successive contestazioni, rendendo il successivo ricorso inammissibile se basato su punti non concordati. Analizziamo questa importante pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Tale sentenza era stata emessa a seguito di un accordo tra le parti, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, noto come ‘concordato sui motivi di appello’.
Nonostante l’accordo, il ricorrente decideva di adire la Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘errore di diritto’. Nello specifico, sosteneva che la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il reato contestato (in materia di stupefacenti) nell’ipotesi più lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. In sostanza, dopo aver raggiunto un accordo in appello, l’imputato tentava di rimettere in discussione la natura stessa del reato nel successivo grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione: I Limiti del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: l’accordo raggiunto in appello preclude la possibilità di sollevare nuove questioni in Cassazione, specialmente quelle relative alla qualificazione giuridica del fatto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il concordato ex art. 599-bis c.p.p. rappresenta un patto processuale. Le parti, accordandosi sui motivi d’appello, accettano il perimetro della discussione e, di conseguenza, rinunciano implicitamente a tutte le altre possibili doglianze. Questo vale anche per le questioni che, in assenza di accordo, il giudice potrebbe rilevare di propria iniziativa (d’ufficio).
Esistono solo due, tassative, eccezioni a questa regola generale. Un ricorso in Cassazione dopo un concordato è ammissibile solo se si contesta:
1. L’applicazione di una pena illegale: ad esempio, una pena non prevista dalla legge per quel tipo di reato.
2. La condanna per un reato già prescritto: se il termine di prescrizione era già maturato al momento della sentenza d’appello.
Poiché il ricorrente non lamentava nessuna di queste due circostanze, ma cercava di riaprire una discussione sulla qualificazione del fatto (un punto coperto dall’accordo), il suo ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un punto fondamentale per la difesa tecnica: la scelta di aderire a un concordato sui motivi di appello è strategica e ha conseguenze definitive. L’accordo cristallizza i punti della controversia e preclude, di fatto, il ricorso in Cassazione per motivi diversi da quelli eccezionali e gravissimi della pena illegale o della prescrizione. La decisione serve a garantire la stabilità degli accordi processuali e ad evitare che il giudizio di legittimità venga utilizzato per rimettere in discussione elementi già definiti consensualmente tra le parti. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa ponderare con estrema attenzione i pro e i contro del concordato, essendo consapevoli che tale scelta limita significativamente le successive vie di impugnazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato sui motivi di appello’ per contestare la qualificazione giuridica del reato?
No, la Corte di Cassazione stabilisce che un simile ricorso è inammissibile. L’accordo tra le parti sulla base dell’art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, inclusa quella sulla qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono le uniche eccezioni che permettono di impugnare una sentenza basata su un concordato in appello?
Le uniche eccezioni consentite per l’impugnazione sono relative all’irrogazione di una pena palesemente illegale o al caso in cui il reato fosse già prescritto al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5325 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 5325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti;
Considerato infatti che il ricorrente invoca, tra l’altro del tutto genericamente, un pre “errore di diritto” nel non aver la Corte territoriale qualificato i fatti nell’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accorcio delle parti in ordine ai punti con implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, an se relativa a questione rilevabile di ufficio, con le uniche eccezioni dell’irrogazione di una
illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196) o di reato già prescritto al momento della sentenza impugnata (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 202:3, Fazio, Rv. 284481).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma-di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/12/2023.