Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; le conclusioni con allegata nota spese della parte civile lette costituita NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la ricorrenza della violazione di disposizioni processuali e il vizio di illogicità e/o contraddittorietà del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma primo e comma terzo, n. 1 cod. pen. e artt. 110, 582, 585, comma primo, cod. pen., per la mancata acquisizione di prova decisiva, non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata dove è stata richiamata la decisione conforme e condivisa del giudice di primo grado e sono stati valorizzati una serie di elementi specifici che ostavano alla utilità e decisività della richiesta acquisizione del borsello, ovvero epoca di restituzione, mancanza di caratteristiche uniche identificative, neanche allegate, caratteristiche della azione per come ricostruita ed esito della perquisizione e sequestro, in senso del tutto risolutivo in tal senso);
ritenuto che lo stesso motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione di prove fotografiche da porre a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge perché la prospettazione di una diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, è preclusa alla cognizione di questa Corte, stante il divieto, a cui la stessa soggiace, di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi da giudice del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, nella specie, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito esclude che la comparazione dell’oggetto del reato con la sua immagine fotografica, nella disponibilità dell’imputato, sia sufficiente a dar prova della lor integrale corrispondenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nella presente fase di giudizio dalla parte civile costituita nella misura di euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.