Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando le prove non possono essere ridiscusse
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede il rispetto di regole precise. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Questo articolo analizza un caso in cui un ricorso inammissibile ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione, offrendo una chiara lezione sui limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si concentravano sulla presunta inattendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dagli operanti di polizia giudiziaria e delle dichiarazioni rese da un testimone chiave nel corso del processo. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
I Motivi che portano a un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura puramente processuale ma di importanza cruciale. Il ricorso è stato giudicato generico, confutativo e basato su argomentazioni congetturali. L’appellante non ha individuato specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle fonti probatorie. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è il sindacato di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione delle norme di legge, non rifare il processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici hanno sottolineato che il ricorso non individuava specifici ‘travisamenti di emergenze processuali’, cioè non dimostrava che i giudici di merito avessero letto o interpretato in modo palesemente errato una prova decisiva. Al contrario, si limitava a proporre una lettura alternativa delle testimonianze e dei fatti, un’operazione che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. La Cassazione, pertanto, ha ribadito la propria funzione di giudice della legge e non del fatto. Dichiarare un ricorso inammissibile in questi casi serve a preservare la distinzione dei ruoli e l’efficienza del sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato obbligato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha richiamato la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale, secondo cui tale sanzione è giustificata quando l’impugnazione è proposta con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Questo caso, quindi, non solo conferma i limiti del giudizio di Cassazione, ma funge anche da monito sull’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e chiedeva una nuova valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni, attività che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione, la quale svolge un controllo di legittimità.
Cosa può valutare la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità). Non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che non vi sia stato un palese travisamento della prova.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 05/02/1981
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME avverso sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, confutativo e volto a prefigurare, sulla base di argomentazioni congetturali, una rivalutazione delle fonti probator e, in particolare, della attendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dagli operant dichiarazioni rese dal teste COGNOME, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinen individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.