Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 29/03/1989
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 ottobre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Crotone del 14 dicembre 2021 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73 comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); 61 n. 2, 337 cod. pen. (capo 2); 61 n. 2, 81, 582, 585 cod. pen. (capo 3).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della sua responsabilità penale per il delitto di detenzione a fine di spaccio contestatogli; violazione di legge con riguardo all’omessa riqualificazione del fatto rubricato al capo 1) ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; violazione di legge per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva; violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con l’indicata doglianza, un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato a giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale sentenza (cfr. pp. 1 e s.).
2.2. Con riferimento, poi, alla seconda doglianza, deve essere osservato come il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richieda un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).
E’ necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entit alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruit si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p. 2 della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori dell professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta da parte dell’imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
2.3. Parimenti inammissibile è la terza doglianza, relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla
contestata recidiva, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio
esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 3).
2.4. Inammissibile, infine, è anche l’ultimo motivo di ricorso, riguardante l’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo, in
proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume
dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la no abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se,
sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità
del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art.
primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità
dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indica nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 2).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore
DEPOSITAT^