Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa trovare accoglimento quando mira a una nuova valutazione dei fatti. Il caso in esame riguarda una condanna per furto con strappo, confermata in appello, e offre spunti fondamentali sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, nonché sui criteri di valutazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata in primo e secondo grado per il reato di furto con strappo, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano principalmente due: il primo contestava la ricostruzione dei fatti e la dichiarazione di responsabilità, lamentando vizi di motivazione della sentenza d’appello; il secondo criticava il riconoscimento della recidiva, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati che definiscono in modo netto i poteri della Corte di Cassazione, distinguendoli da quelli dei tribunali di primo e secondo grado.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché, secondo la Corte, non denunciava reali violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si risolveva in una richiesta di “rilettura” degli elementi di fatto. I giudici hanno ribadito che la Corte di Cassazione opera in “sede di legittimità”: il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, proponendo una ricostruzione alternativa, è un’attività preclusa in questa sede. La valutazione del materiale probatorio è, per legge, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corretta Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato. La Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva applicato correttamente i principi giurisprudenziali. La valutazione sulla recidiva, infatti, non può basarsi unicamente sulla gravità dei reati o sul tempo trascorso. Il giudice deve esaminare in concreto, sulla base dei criteri dell’art. 133 del codice penale, se esista un effettivo legame tra i reati precedenti e quello attuale. È necessario verificare se la condotta criminale passata sia indicativa di una “perdurante inclinazione al delitto” che ha influenzato la commissione del nuovo reato. In questo caso, la Corte d’Appello aveva svolto tale valutazione in modo corretto, giustificando la sussistenza della recidiva.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta separazione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte ha sottolineato che le doglianze della ricorrente, pur presentate come vizi di motivazione, erano in realtà “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputata non chiedeva alla Corte di verificare un errore giuridico, ma di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, operazione che esula dai poteri della Cassazione. Per quanto riguarda la recidiva, la motivazione della Corte si è basata sulla corretta applicazione dell’art. 133 c.p., evidenziando come il giudice di merito avesse adeguatamente verificato il “rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne”, concludendo che la pregressa condotta fosse un “fattore criminogeno” per il nuovo delitto.
Conclusioni
Questa pronuncia riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando l’impugnazione non si concentra su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o illogicità manifesta della motivazione), ma tenta di ottenere una nuova e più favorevole interpretazione delle prove. La decisione, inoltre, consolida l’interpretazione secondo cui la recidiva non è un automatismo, ma richiede un’attenta e concreta valutazione da parte del giudice circa la pericolosità sociale del reo e la sua inclinazione a delinquere.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che le leggi siano state applicate correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, non può condurre una nuova analisi delle prove o una “rilettura” degli elementi di fatto.
Come viene valutata la recidiva da parte di un giudice?
La recidiva non viene applicata automaticamente. Il giudice deve valutare in concreto, sulla base dell’art. 133 del codice penale, se le precedenti condanne indichino una persistente inclinazione al delitto che abbia influito sulla commissione del nuovo reato, esaminando il rapporto tra i vecchi e i nuovi fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12204 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PESCIA il 23/10/1988
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto con strappo;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il consigliere estensore