Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3520 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3520 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a APICE il 08/09/1974
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 novembre 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Padova del 14 settembre 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: carenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale; violazione di legge in ordine alla ricorrenza della suddetta circostanza aggravante; inosservanza ed erronea applicazione di legge per intervenuta prescrizione del reato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alle prime due censure, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le indicate doglianze, un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato a giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la
dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito p affermare la sua responsabilità penale in ordine al reato contestatogli, ritenuto circostanziato dall’aggravante di aver provocato un incidente stradale (cfr. p. 5).
2.2. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, considerato che, nella specie, non rileva il decorso del termine di prescrizione, bensì quello dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., che, nel caso in esame, non risulta essere stato superato.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024