Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Riesamina i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando si presenta un ricorso alla Suprema Corte, non si possono rimettere in discussione i fatti o l’attendibilità delle prove. Questo concetto emerge chiaramente da un caso che ha visto il rigetto di un appello per un ricorso inammissibile, fornendo un’importante lezione sui limiti del sindacato della Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguardava un imputato, condannato in Corte d’Appello per reati gravi commessi in concorso con un’altra persona: rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di strumento atto a offendere. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sua responsabilità penale. La sua difesa si basava su un’unica argomentazione: una diversa lettura e interpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova rispetto a quella effettuata dai giudici nei gradi precedenti.
In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni relative a errori di diritto o vizi procedurali, ma ha cercato di convincere la Suprema Corte che le prove avrebbero dovuto essere valutate diversamente, portando a una conclusione assolutoria.
I Limiti della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale, consolidato da tempo anche dalle Sezioni Unite (sent. Jakani, 2000). Il ruolo della Cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né di verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Il compito della Suprema Corte è esclusivamente quello di verificare:
1. La corretta applicazione della legge (errores in iudicando).
2. Il rispetto delle norme procedurali (errores in procedendo).
3. La presenza di vizi logici macroscopici e manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
Proporre una “diversa lettura dei dati processuali” o contestare l’ “attendibilità delle fonti di prova” rientra nel giudizio di fatto, che è di competenza esclusiva del Tribunale e della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni dell’ordinanza, i giudici hanno sottolineato che il giudice di merito, nel caso specifico, aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando in modo esauriente le ragioni del proprio convincimento sulla colpevolezza dell’imputato. La sentenza impugnata, secondo la Corte, conteneva un apparato argomentativo solido, basato su corretti argomenti logici e giuridici per affermare la sussistenza dei reati e la responsabilità del condannato.
Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di introdurre una valutazione alternativa delle prove è stato considerato un motivo non consentito dalla legge per adire la Corte di Cassazione. La conseguenza diretta è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione. È fondamentale che il ricorso si concentri su precise violazioni di legge o su vizi logici evidenti e decisivi della motivazione, evitando di trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è netta e invalicabile: il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi non rispetta tale confine.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’affermazione di responsabilità penale sulla base di una diversa lettura delle prove e dei fatti processuali, un tipo di valutazione che non è consentito alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito nei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45969 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45969 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPERCINI NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2022 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i delitti, commessi in concorso con NOME COGNOME, di rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di uno strumento atto a offendere aggravato di cui ai capi, rispettivamente, A), B) e C) dell’imputazione, sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche dì saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esaustivamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine
da 5 a 14 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti sia logici sia giuridici ai fini della sussistenza dei menzionati reati dell’affermazione di responsabilità dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.