Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Suoi Limiti Giurisdizionali
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce il proprio ruolo, dichiarando un ricorso inammissibile quando questo tenta di trasformare un giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La Suprema Corte ha rigettato l’appello di un imputato condannato per ricettazione, il quale chiedeva una rilettura delle prove già valutate nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna per Ricettazione all’Appello
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di ricettazione emessa nei confronti di un individuo. Dopo la sentenza di primo grado, la questione è approdata davanti alla Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la responsabilità penale dell’imputato con una pronuncia del 24 gennaio 2023. Non accettando la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando le basi su cui si fondava la sua condanna.
Le Ragioni del Ricorso e la Risposta della Corte
L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato si concentrava su una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, le sue argomentazioni, definite dalla Corte come “doglianze in punto di fatto”, non contestavano un’errata applicazione delle norme giuridiche, bensì proponevano una “diversa lettura dei dati processuali”. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e giungere a una conclusione differente rispetto a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza questo approccio, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento. Il ruolo della Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. La legge preclude alla Suprema Corte la possibilità di agire come un terzo giudice di merito.
I giudici hanno specificato che il loro compito non è nemmeno quello di “saggiare la tenuta logica” della sentenza impugnata mettendola a confronto con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. L’analisi deve limitarsi a verificare che la motivazione della corte d’appello sia esente da vizi logici e che abbia applicato correttamente i principi giuridici. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello di Milano fosse ben motivata e giuridicamente corretta, rendendo quindi il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza la natura e i limiti del giudizio di cassazione: un controllo sulla corretta applicazione della legge, non una nuova valutazione dei fatti. Chi si rivolge alla Suprema Corte deve basare le proprie doglianze su questioni di diritto, non su un disaccordo con l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su doglianze relative alla valutazione dei fatti, proponendo una diversa interpretazione delle prove processuali. Questo tipo di contestazione non è permessa in sede di legittimità, dove la Corte di Cassazione può pronunciarsi solo su violazioni di legge e non riesaminare il merito della causa.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), senza poter saggiare la logica della sentenza impugnata confrontandola con modelli di ragionamento alternativi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45828 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45828 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGANTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il di ricettazione contestato proponendo, mediante doglianze in punto di fatto, una diversa lett dei dati processuali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la prec per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risulta processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica del pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo ch la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, S n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiara di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di ricettazione contesta vedano, in particolare, pagg. 8 e 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissilDile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
Il Copisigliere estensore
Il Presidente