Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e ponendo fine al percorso giudiziario di un imputato condannato per tentato furto in abitazione. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere il ruolo della Suprema Corte e i requisiti necessari affinché un ricorso possa essere esaminato nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per tentato furto in abitazione pluriaggravato, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. All’imputato era stata inflitta una pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa. Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre argomenti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si contestava la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale, lamentando anche la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Si criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
3. Revoca della misura cautelare: L’imputato chiedeva la revoca di una misura cautelare precedentemente disposta nei suoi confronti.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti tutti infondati o non consentiti, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato dettagliatamente le ragioni della sua decisione, analizzando ciascun motivo di ricorso.
Sul primo punto, relativo alla responsabilità penale, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dai tribunali nei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici d’appello fosse esente da vizi logici e che il motivo di ricorso si limitasse a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, trasformandosi in una richiesta di riesame dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha chiarito che il giudice di merito non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole all’imputato. È sufficiente che basi la sua decisione su elementi ritenuti decisivi. In questo caso, i precedenti penali dell’imputato e la sua mancata resipiscenza (assenza di pentimento) sono stati considerati elementi ostativi sufficienti a giustificare il diniego, rendendo la motivazione adeguata e non censurabile.
Infine, la richiesta di revoca della misura cautelare è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Con la sentenza divenuta definitiva (passata in giudicato) a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la questione cautelare perde di rilevanza. Inoltre, la Cassazione ha ricordato di non essere il giudice competente per le misure cautelari, la cui valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Conclusioni
Questa ordinanza è emblematica nel delineare i limiti invalicabili del giudizio di Cassazione. Evidenzia come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di una errata impostazione difensiva, che tenta di ottenere in ultima istanza una nuova valutazione del merito della causa, compito che non spetta alla Suprema Corte. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente i vizi di legittimità della sentenza (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), anziché limitarsi a riproporre doglianze già esaminate e respinte. Per i cittadini, ciò si traduce nella consapevolezza che il terzo grado di giudizio non è un’ulteriore possibilità di discutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Non può quindi sostituire la propria valutazione delle prove a quella già effettuata.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche basando la sua decisione su elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole. Come indicato nell’ordinanza, elementi come i precedenti penali dell’imputato e la sua assenza di pentimento (mancata resipiscenza) sono considerati sufficienti per giustificare il diniego.
Cosa accade a una richiesta di revoca di una misura cautelare quando la sentenza diventa definitiva?
Quando una sentenza diventa definitiva (passa in giudicato) a causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la richiesta di revoca di una misura cautelare diventa inammissibile per carenza di interesse. La questione cautelare è superata dalla definitività della condanna, e la Corte di Cassazione non è comunque l’organo competente a decidere su tale istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4058 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4058 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE D’APPELLO DI MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato quella del Tribunale di Monza, che aveva condanNOME il ricorrente alla pena di anni due mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 666,67 di multa per il delitto di tent furto in abitazione pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell’imputato, nonché inosservanza di altre norme processuali e mancata assunzione di una prova decisiva – non è consentito dalla legge, come formulato, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli d ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). A ben vedere la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corrett argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato
fronte di tali argomenti, che rispondono alle doglianze ora riproposte dal ricorrente, il motivo anche meramente reiterativo e come tale non consentito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilev rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244); a riguardo la Corte territoriale ha confermato il giudizio del rilievo ost dei precedenti penali e dell’assenza di resipiscenza, in sintonia con il richiamato principio. Infi il ricorrente avanza istanza di revoca della misura cautelare, ma a riguardo vi è carenza di interesse a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, non risultando per altro la Corte di cassazione giudice del procedimento ai fini cautelari, essendo tale valutazione rimessa esclusivamente ai Giudici di merito ex art. 91, disp. att. cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
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