Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12-13 luglio 2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, ha annullato l’ordinanza cautelare emessa in data 7 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere per la ritenuta gravità
indiziaria del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in ordine alla sua qualità partecipe dell’associazione di ‘ndrangheta (capo 35).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo un unico motivo in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione riguardo al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in quanto il provvedimento impugnato, senza alcun confronto con l’analitica descrizione dei fatti operata dall’ordinanza genetica (in particolare pp. 274 e ss.), ha escluso il ruolo di partecipe di NOME COGNOME alla ‘ndrangheta operando una lettura parcellizzata degli indizi, pur ritenuti esistenti, costituent anche riscontro alle puntuali dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME.
2.1. In particolare, con riferimento a queste ultime, era emerso come COGNOME fosse il principale referente degli affari di ‘ndrangheta nell’Emilia Romagna della cd. RAGIONE_SOCIALE, facente capo a NOME COGNOME, e detto ruolo era stato confermato dallo stesso Tribunale con riferimento alle intercettazioni, oltre che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia nell’interrogatorio de mese di settembre 2019, con precisi dettagli, in cui il mancato riconoscimento dell’effigie era dipeso dal fatto che nell’album mostrato non vi era la sua fotografia.
2.2. Con riferimento alla lettura parcellizzata operata dal Tribunale, il ricorso ha sottolineato una serie di elementi di fatto che, pur ritenuti esistenti dal provvedimento, avevano condotto illogicamente ad escludere il ruolo di partecipazione alla ‘ndrangheta di COGNOME (gestione occulta del ristorante RAGIONE_SOCIALE da parte dei componenti della RAGIONE_SOCIALE; partecipazione ad incontri con l’esponente del “RAGIONE_SOCIALE“; interesse per la vendita di beni in sequestro e per l’acquisizione del villaggio COGNOME per volontà dei capi RAGIONE_SOCIALE).
In data 20 febbraio 2022 è pervenuta, via pec, una memoria difensiva a firma dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, con la quale ha chiesto dichiararsi, in via preliminare, la sopravvenuta definitiva estinzione della misura cautelare in quanto il Tribunale del riesame non ha depositato l’ordinanza nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e, in subordine, la conferma del provvedimento impugnato.
Nel merito, ha rimarcato l’inammissibilità del ricorso perché le censure sono volte ad una diversa prospettazione delle risultanze e comunque costituiscono mere critiche al provvedimento impugnato a fronte di un profilo indiziario rimasto privo di fondamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del suo convincimento sui punti rilevanti per il giudizio.
Ne consegue: a) che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273 cod. proc. pen., è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) che sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa o alternativa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Occorre inoltre considerare che, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).
Ciò posto, deve rilevarsi come, in relazione al requisito della gravità indiziaria, il ricorso si limiti a prospettare censure non consentite in questa sede, perché introduttive di questioni di fatto volte a confutare l’apprezzamento di merito, in tesi ritenuto ridimensionante e parcellizzato, fornito dal Tribunale del riesame riguardo alla valenza da attribuire alle su indicate emergenze investigative, così mirando ad accreditarne una diversa ed alternativa lettura, il cui vaglio delibativo esula dai confini del giudizio di legittimità.
Dalle su esposte considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29 febbraio 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente