Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42186 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42186 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
24629/2024 – Rel. COGNOME – Ud. 23.10.2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 comma 1 1 e 2, comma 2, 219 comma 2 n. 1 R.D. 267/1942;
Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente lamenta mancanza o contraddittorie di prova in relazione alla sussistenza dei fatti a lui contestati, è assolutamente aspecific quanto costituito da mere asserzioni di fatto senza, tuttavia, spiegare perché il ragionamen dei giudici di merito sia errato ed ignorando del tutto le ragioni poste a fondamento de decisione di merito;
Militano nel senso dell’inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più affermati da questa Corte.
In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consent invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne prop conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legitti un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassaz quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, l valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeg valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ric come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quel adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibi motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondament del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 ottobre 2024