Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41828 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la condanna di NOME COGNOME per due reati di rapina aggravata (una consumata e l’altra tentata).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ord conferma della responsabilità per la rapina consumata nel 2013: non sarebbe s considerata la decisiva discrasia tra l’altezza dei presunti autori del reato ripo carte di identità e quella riferita dalla testimone NOME COGNOME;
2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferime conferma della responsabilità per la rapina consumata nel 2013: si deduceva ch valutazione in ordine credibilità dei contenuti accusatori riversati nel proc persona offesa non avrebbe tenuto conto del fatto che la teste aveva dichiarato di stata ricoverata in psichiatria e di avere un disturbo della personalità che ne inficiato la attendibilità; a ciò si aggiungeva che la persona offesa, essendo era a conoscenza del contenuto del capo di incolpazione, sicché le sue dichiarazioni, sotto questo profilo, sarebbero di critica attendibilità;
2.3. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione con rifer alla conferma della responsabilità per la tentata rapina risalente al 2008: si dedu non sarebbe stato considerato che la teste NOME COGNOME, all’epoca dei fat 55 anni, sicché poiché nel corso dei dialoghi intercettati si faceva riferiment “ragazza”, il riferimento non poteva essere alla COGNOME; il dato sarebbe decisiv valutazione della capacità dimostrativa delle intercettazioni.
3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità.
Tutti i motivi si risolvono, infatti, nella richiesta di rivalutazione del dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscri competenza del giudice di legittimità.
Le sollecitazioni COGNOME difensive, peraltro, si configurano come meramente reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione e non si confrontano con l’appa argomentativo predisposto dalla Corte, che, invece, si profila esaustivo e privo di logiche, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede.
Tutte le aree tematiche indicate dal ricorrente sono state oggetto di approf trattazione. Segnatamente la Corte d’appello (a) ha esaminato la questione attendibilità dell’offesa, offrendo una esaustiva e approfondita motivazione circa il f il disturbo della personalità vantato non influisse sulla credibilità dei contenuti riversati nel processo; (b) con riguardo alla indicazione della altezza degli aut rapina riteneva che la teste NOME COGNOME avesse fornito solo un’indic approssimativa, ontologicamente incerta, perché basata su una percezione occasion e non fondata su una pregressa conoscenza; (c) con riguardo all’appellativo “rag ragazza rivolto a NOME COGNOME, riteneva che il termine, nel linguaggio corren genericamente utilizzato per indicare persone di sesso femminile, a prescindere da (pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata).
Come anticipato la motivazione è persuasiva e coerente con le emergenz procedimentali, nonché priva di vizi logici, sicché si sottrae ad ogni censura in sede.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024
L’estensore
((p Presidente