Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34911 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34911 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e le conclusioni trasmesse dalla difesa che insiste nell’accoglimento del gravame;
ritenuto che il primo motivo, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., è formulato in termini che non sono consentiti in questa sede perché sollecita valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217);
rilevato che con il primo motivo la difesa deduce una serie di considerazioni attinenti la attendibilità della persona offesa e dei testi che, lungi dall’evidenziare dei profili di legittimità, ovvero vizi concernenti il percorso logico della valutazione operata dal giudice di merito, si risolvono invero nel prospettare una diversa lettura ed una diversa ponderazione della loro portata, alla luce di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all’evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono ammesse le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
ritenuto che, inoltre, che il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è a sua volta generico e manifestamente infondato avendo la Corte a tal fine evocato la gravità e la “continuità” delle condotte essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 02; COGNOME Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 275509 COGNOME – COGNOME 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 271269 COGNOME 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.