Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Usura
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando con precisione i confini del proprio operato. Il caso riguarda un appello contro una condanna per il grave reato di usura, ma la decisione si concentra quasi interamente su aspetti procedurali, ricordando a tutti gli operatori del diritto la natura e i limiti del giudizio di legittimità. Comprendere questi principi è fondamentale per capire perché non tutte le sentenze possono essere rimesse in discussione fino all’ultimo grado di giudizio.
Il Caso in Esame: Appello contro una Condanna
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di usura previsto dall’art. 644 del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’imputato lamentava che la decisione dei giudici di merito fosse basata su una valutazione errata delle prove e su una motivazione carente e illogica.
I Motivi del Ricorso: Critiche alla Motivazione della Sentenza
L’appellante ha fondato il suo ricorso su tre principali argomentazioni:
1. Carenza di motivazione sull’attendibilità della persona offesa: Si contestava il modo in cui i giudici avevano ritenuto credibili le dichiarazioni della vittima del reato.
2. Vizio di motivazione sulla responsabilità penale: L’imputato sosteneva che la sentenza non spiegasse adeguatamente le ragioni della sua colpevolezza.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si criticava il diniego dei benefici di legge che avrebbero potuto ridurre la pena.
In sostanza, tutti i motivi miravano a ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: quello della corretta formulazione dei motivi di ricorso. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il suo compito non è quello di essere un “terzo giudice” dei fatti, ma un giudice della legittimità delle decisioni.
Non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito né saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi. Il suo ruolo è limitato a verificare se la motivazione fornita dalla Corte d’Appello sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione esente da vizi logici. In particolare, la sentenza impugnata aveva chiarito perché le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute attendibili (in quanto “puntuali, precise e ricche di riscontri”) e aveva spiegato come si era desunta la partecipazione consapevole dell’imputato alla condotta usuraria. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato che è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi decisivi che lo hanno portato a negarle, senza dover analizzare ogni singolo aspetto potenzialmente favorevole all’imputato. Poiché la motivazione della Corte d’Appello rispettava questi standard, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante lezione sul ruolo della Corte di Cassazione e sui limiti del ricorso. Evidenzia come un appello basato esclusivamente sul tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove sia destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile. Per avere successo in sede di legittimità, è necessario dimostrare un vizio giuridico o un’illogicità manifesta nel ragionamento del giudice, non semplicemente proporre una lettura alternativa dei fatti. La decisione finale ha quindi comportato, oltre alla conferma della condanna, l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre al risarcimento delle spese legali in favore della parte civile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della credibilità delle prove, un’attività che è preclusa al giudice di legittimità. La Cassazione può solo controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non riesaminare il merito della vicenda.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le dichiarazioni di un testimone o di una vittima?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare direttamente le dichiarazioni o altre prove. Il suo compito è verificare se il giudice di merito ha spiegato in modo logico e coerente perché ha ritenuto tali dichiarazioni attendibili o meno. Non può sostituire la propria valutazione a quella fatta nei gradi precedenti.
Cosa è sufficiente per motivare il diniego delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, per negare la concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione. Non è necessario che confuti ogni singolo argomento favorevole all’imputato, purché la motivazione del diniego sia chiara e logicamente fondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36789 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LARCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di carenza o illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagine 11-12 della sentenza impugnata ove, in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, se ne afferma l’attendibilità giacché esse risultano puntuali, precise e ricche di riscontri; e pagine 13-16 in merito alla partecipazione del ricorrente alla condotta usuraria desunta altresì dalla consapevolezza di costui che i rapporti tra creditore e persona esorbitavano dalle obbligazioni effettivamente esistenti);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, giacché, come affermato da questa Corte, per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 17 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza
e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME NOME liquida in C 2000,00 oltre accessori di legge
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.